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INL - Nota n. 4304/2025 : Lotta all’esercizio abusivo delle professioni. Stretta sui CED per elaborazioni buste paga.


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L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota n. 4304/2025 - ha fornito indicazioni relativamente alle condizioni di legittimità delle attività svolte dai Centri di Elaborazione Dati, in considerazione del fatto che sempre più spesso si assiste alla nascita di Centri che operano nel mercato del lavoro svolgendo attività riservate a consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali.

Nel dettaglio, l’INL ha chiarito che i CED possono svolgere esclusivamente attività strumentali, (ovvero, operazioni di tipo esecutivo, funzionali al calcolo e stampa fondate su automatismi software), nonché attività accessorie (cioè, operazioni successive e secondarie, quali la consegna del cedolino di paga e della documentazione relativa agli adempimenti ricorrenti e periodici e l'archiviazione dei dati raccolti) e, in ogni caso devono essere assistiti da uno o più professionisti di cui alla Legge. N. 12/1979.

Rimangono, invece, di esclusiva pertinenza dei professionisti regolarmente iscritti all'albo e dei servizi o centri di assistenza fiscale tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, quali quelli relativi alle assunzioni, ai licenziamenti, ai contratti, alla gestione dei rapporti di lavoro e alle dinamiche aziendali generalmente intese dove è richiesta una funzione valutativa o di consulenza .

Istruzioni per l’attività di vigilanza - Per quanto concerne lo svolgimento dell’attività ispettiva in relazione all’operato dei CED , esso dovrà concentrarsi sulla verifica di :  

  1. Iscrizione all’albo del consulente del lavoro incaricato o effettuazione della comunicazione con riferimento ai professionisti iscritti negli albi degli avvocati , commercialisti ed esperti contabili ;
  2. Designazione, da parte del CED, del professionista abilitato risultante da atto scritto con data certa ;
  3. Invio della lettera di incarico , prima dell’inizio dell’attività, all’ Ispettorato territoriale del lavoro competente e ai CPO competenti per territorio ;
  4. Rispetto dei limiti posti dalla normativa alle attività svolte dai CED ;
  5. Verificare che le fatture emesse da CED e professionista  non siano riconducibili ad attività oggetto di riserva legale;
  6. Accertare se e con chi, di fatto, i clienti del CED interagiscono ed intrattengono rapporti di natura consulenziale riservata ai professionisti abilitati;

In presenza di attività sospette, sarà importante acquisire dichiarazioni testimoniali da parte dei clienti o dei dipendenti del CED per raccogliere elementi di prova circa eventuali violazioni.

Apparato sanzionatorio - In caso di esercizio abusivo della professione, si applica l’art. 348 del Codice Penale, aggiornato dalla L. 3/2018:

  • reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 euro fino a 50.000 euro per chi esercita senza abilitazione;
  • pene più gravi (fino a 5 anni di reclusione e da 15.000 euro fino a 75.000 euro di multa) se il reato è commesso da un professionista che dirige l’attività abusiva o induce altri a compierla.

La reiterazione della condotta non è necessaria. Basta un solo atto professionale non autorizzato per far scattare la rilevanza penale. Inoltre, l'ispettore, in qualità di Ufficiale di PG, è tenuto a comunicare immediatamente all’Autorità giudiziaria le violazioni rilevate.

Nel caso in cui avvocati o commercialisti svolgano consulenza del lavoro senza preventiva comunicazione all’INL, l’Ispettorato informerà gli enti previdenziali e i consigli degli ordini professionali per i provvedimenti del caso.