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INL – Nota n. 306/2025 : ASSE.CO prerogativa esclusiva dei consulenti del lavoro


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Stop dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro all’ estensione ai commercialisti della facoltà di rilasciare l’Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro ( ASSE.CO ).

Con la nota n. 306/2025 l’ Ispettorato ha fornito riscontro formale alla diffida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in merito alla richiesta di estensione.  

La nota fa seguito alla sentenza 9974/2025 con cui il Tar del Lazio aveva intimato all’ Ispettorato di esaminare entro 90 giorni la proposta di protocollo avanzata dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti dopo due note di diffida prive di  riscontro.  

L’ Ispettorato, nel giustificare il suo diniego, ha considerato i consulenti del lavoro come gli unici professionisti specificamente abilitati ad operare nell’ambito della materia lavoristica e previdenziale su tutto il territorio nazionale. 

Proprio in ragione della loro specifica professionalità e competenza, secondo l’INL il progetto avviato nel 2014 dal Ministero con la riforma dell’ attività di vigilanza ha visto coinvolto i consulenti, a cui sono state affidate prerogative in esclusiva, tra cui quella dell’abilitazione alla certificazione dei contratti di lavoro, attività analoga a quella dell’asseverazione, posta in capo ai soli Consigli provinciale dell’Ordine. 

L’elenco dei compiti che la legge assegna in via esclusiva ai professionisti appartenenti a questo Ordine professionale è di fatto lungo e significativo : dalla certificazione dei contratti alla possibilità di istituire camere arbitrali, dai tentativi di conciliazione ex art. 410 c.p.c. alla gestione di accordi individuali ex art. 2103 c.c., fino all’attività di intermediazione e alla procedura telematica di dimissioni.

Il quadro evidenzia come lo stesso legislatore, prima ancora che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali o l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, abbia inteso affidare determinate prerogative ai soli Consulenti del Lavoro proprio a ragione delle specificità professionali.

Un ulteriore aspetto considerato dall’ Ispettorato per affermare la specificità professionale dei Consulenti del Lavoro è costituita dalla considerazione che non tutti i commercialisti possono svolgere gli adempimenti lavoristici e previdenziali. Tale prerogativa gli è riconosciuta solamente previa comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti. In sostanza l’attività dei Commercialisti, a differenza di quella dei Consulenti del Lavoro, è limitata agli ambiti territoriali previamente comunicati dove insistono le imprese per le quali svolgono i relativi adempimenti da cui hanno ricevuto uno specifico mandato professionale.

Non va dimenticato, poi, che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro è soggetto al Ministero del Lavoro ( art. 25 L. 12/1979), lo stesso dicastero che esercita la vigilanza sull’INL. Tale unitarietà costituisce - secondo l’ Ispettorato - un presupposto di efficacia e controllabilità del sistema. Diversamente, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili risponde al Ministero della Giustizia, con inevitabili asimmetrie.  

L’INL ammette tuttavia la possibilità di accordi inter-ordinistici che consentano ai Commercialisti di partecipare alla fase istruttoria dell’asseverazione, senza però incidere sulla titolarità esclusiva dei Consulenti del Lavoro sulla falsa riga di quanto succede con la disciplina del rischio fiscale ( D.Lgs. 128/2015,  modificato dal D.Lgs. 221/2023), dove i Consulenti del Lavoro possono supportare Avvocati e Commercialisti, ma la sottoscrizione finale è riservata a questi ultimi.

Fonte : INL