La procedura di garanzia prevista ex art. 4 della Legge 300/1970 sul controllo a distanza dei lavoratori trova applicazione alle aziende interessate dall’ applicazione del DM n. 58/2023, attuativo della disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale ai sensi dell’ art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ?
In altri termini, l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli per il trasporto di rifiuti pericolosi può essere considerata, ai sensi della normativa vigente, un requisito di idoneità tecnica imprescindibile per le aziende del settore, portando così a equiparare tali dispositivi a veri e propri strumenti di lavoro necessari all'esecuzione della prestazione, con la conseguente non applicazione delle procedure autorizzative previste dallo Statuto dei Lavoratori?
L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro risponde a questi quesiti nella nota n. n. 831/2026.
L’ INL ricorda che l’art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 definisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, il quale si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Il registro (art. 188 bis, co. 3) è articolato in:
- una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
In attuazione della predetta norma, Il DM n. 59/2023, ha disciplinato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo la digitalizzazione degli adempimenti legati alla movimentazione e al trasporto degli stessi.
Si aggiunga che l’ art. 4 della Legge 300/1970 limita l’utilizzo di sistemi di tracciamento, previo accordo sindacale o con autorizzazione dell’ Ispettorato, solo in presenza di particolari “ esigenze organizzative , di sicurezza sul lavoro o tutela del patrimonio aziendale “. Al contempo l’applicazione della norma va incontro ad un’eccezione quando il controllo a distanza è realizzato mediante strumenti utilizzati dai lavoratori per rendere la propria prestazione lavorativa poiché.
In considerazione di quanto rappresentato, l’ Ispettorato ha precisato che la prescrizione del tracciamento dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi adibiti a trasporto rifiuti pericolosi proviene da una norma di carattere speciale che costituisce una condizione per l’esercizio dell’attività d’impresa e pertanto esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970, in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1 del citato art.4, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, dato che può essere svolta anche in assenza del sistema.
Pertanto, la geolocalizzazione richiesta dalla norma speciale deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste. Viceversa, se le aziende interessate intendono perseguire ulteriori esigenze (ossia quelle dell’art. 4, c. 1 della Legge 300/1970) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori, e quindi siglare un accordo sindacale oppure richiedere l’autorizzazione all’ispettorato del lavoro.
Fonte: INL
