Con circ. n. 2 del 19.10.2021 l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) illustra le principali modifiche introdotte dal DLgs n. 122/2021 in materia di distacco transnazionale di lavoratori. Il decreto, apportando modifiche al DLgs. n. 136/2021, recepisce le disposizioni europee della Direttiva 96/71/CE, novellate dalla più recente Direttiva UE n. 957/2018. Le principali modifiche riguardano :
• la previsione di una disciplina specifica per le ipotesi di distacco doppio o distacco a catena ( in entrata e in uscita ) di lavoratori in somministrazione ;
• un rafforzamento del nucleo delle tutele già previste per i lavoratori distaccati;
• ampliamento del livello di tutele per i lavoratori coinvolti in distacchi di lunga durata.
Vengono illustrate, inoltre, le novità introdotte con particolare riguardo alle nuove fattispecie di illecitoche presidiano il corretto adempimento degli obblighi informativi e amministrativi connessi al distacco a catena.
La Direttiva europea ha inteso disciplinare le ipotesi in cui lavoratori somministrati da un’agenzia ad un’impresa utilizzatrice avente sede nel medesimo o in un altro Stato membro siano invitati a rendere la prestazione lavorativa presso un’altra impresa ( cd. destinataria ) avente sede in un ulteriore Stato Membro. L’ Ispettorato integra, dunque, le indicazioni ancora valide della richiamata circ. n. 1 del 9.01.2017 e le Linee Guida in materia di Distacco Transnazionale.
DISTACCO A CATENA :
Possono essere di due tipi : in entrata ( art. 1, comma 2-bis, primo periodo, DLgs n. 122/2020 ) e in uscita ( art. 1, comma 2-bis, secondo periodo ). In entrambi i casi il riferimento all’ingresso e all’uscita è all’ Italia, mentre le relazioni tra gli attori, ossia due imprese e un’agenzia di somministrazione si snodano su due anelli.
DISTACCO A CATENA IN INGRESSO :
Il distacco a catena in ingresso è dato dal lavoratore distaccato da un agenzia di somministrazione ( Impresa A ) ad un’impresa utilizzatrice ( Impresa B ), aventi sede nello stesso o in diverso stato membro, diversi in ogni caso dall’ Italia. Il lavoratore viene poi inviato in Italia presso una terza azienda ( Impresa C ) destinataria di prestazione di servizi, in virtù del rapporto commerciale con l’utilizzatore ( Impresa B ).
La circolare precisa che il rapporto commerciale in virtù del quale il lavoratore fa il proprio ingresso in Italia non può essere una somministrazione di manodopera, ma deve trattarsi di un rapporto commerciale di diversa natura, rientrante nella più vasta accezione di prestazione transnazionale di servizi che può consistere, ad esempio, in un contratto di appalto/subappalto oppure in un distacco infragruppo o presso filiale dell’impresa utilizzatrice, con sede in Italia.
DISTACCO A CATENA IN USCITA :
Il distacco a catena in uscita è dato da un’impresa con sede in Italia ( Impresa B ), utilizzatrice di lavoratori somministrati dall’ Agenzia di somministrazione ( Impresa A ), invia gli stessi presso un’altra azienda ( Impresa C ) sita in un latro Stato membro, sulla base di un rapporto commerciale che, in virtù del divieto di doppia somministrazione, come sopra deve essere diverso dalla somministrazione di manodopera.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONI E SANZIONI :
Al fine di evitare condotte fraudolente, la nuova direttiva stabilisce i seguenti adempimenti :
L’ Agenzia di somministrazione straniera deve comunicare l’invio in Italia del lavoratore somministrato entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'invio mediante l’utilizzo del Modello UNI – Distacco UE disponibile sulla piattaforma dedicata, pena l‘applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
L’utilizzatore sarà tenuto all’adempimento dell’obbligo di comunicazione solo in relazione ai propri dipendenti distaccati nell’ambito dello stesso rapporto intrattenuto con l’impresa destinataria. Per consentire all’agenzia di somministrazione di adempiere all’obbligo, prima dell’invio dei lavoartori l’utilizzatore ha l’obbligo di comunicare all’agenzia di somministrazione straniera una serie di dati riguardanti i lavoratori.
L’impresa utilizzatrice straniera deve consegnare copia all’impresa italiana, destinataria finale della prestazione, della informativa resa all’agenzia di somministrazione e della sua trasmissione, affinché la stessa possa esibirla agli organi di controllo.
La violazione ad opera dell’impresa utilizzatrice di tale obbligo di consegna è punita con la sanzione da 180 a 600 euro per ciascun lavoratore interessato.
L’impresa utilizzatrice italiana che invia i lavoratori presso altra impresa avente sede in un diverso Stato membro deve informare “senza ritardo” l’agenzia di somministrazione straniera che il medesimo personale sarà inviato presso altra impresa non ubicata nel nostro Paese.
La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 180 euro a un massimo di 600 euro per ciascun lavoratore.
Fonte: INL - Circ. n. 2 del 19.10.2021