L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il Documento di programmazione dell’attività di vigilanza per il 2025.
Anche per l’anno corrente , il rafforzamento della lotta al lavoro sommerso e il rispetto delle norme prevenzionistiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono il filo conduttore della programmazione dell’attività di vigilanza dell’INL. Il target da garantire è un aumento del numero di ispezioni per far si che la media del triennio 2023 – 2025 superi del 30% quella del triennio 2019-2021 come previsto dal PNRR con l’adozione del Piano Nazionale al Lavoro Sommerso. Per raggiungere tali obbiettivi sono previste un minimo di 119.000 accessi ispettivi.
Sul piano metodologico, la programmazione sarà frutto di una attenta attività di intelligence che terrà conto di indicatori basati sulle informazioni dirette e indirette, con un approccio multi-agenzia, attraverso la creazione di reti interistituzionali di cooperazione tra le Autorità interessate, anche per lo svolgimento
dell’attività ispettiva.
Nel documento , INL opera una distinzione degli ambiti di programmazione dell’attività di vigilanza in termini di tipologia degli accertamenti – lavoristica, previdenziale, assicurativa e di carattere tecnico – analizzando, per ognuna, i fenomeni su cui concentrare l’attività di vigilanza.
CCNL e dumping contrattuale - Tra questi, particolare attenzione è prestata alla corretta applicazione dei CCNL e fenomeni di dumping contrattuale ovvero quella pratica imprenditoriale finalizzata a sfruttare le differenze di tutela contrattuale , sia economiche che normative, determinate da clausole collettive previste dai contratti cd. pirata inquanto stipulati da da organizzazioni comparativamente non rappresentative a livello nazionale.
L’applicazione di tali contratti comporta, infatti, l’impossibilità per la contrattazione di derogare alla disciplina normativa come, ad esempio, nelle ipotesi previste per alcuni istituti dal D.lgs. n. 81/2015; l’impossibilità di fruire dei benefici normativi e contributivi ex art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 ; la rideterminazione della contribuzione dovuta ex art. 1, c. 1, del D.L. n. 338/1989 e ex art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995. Analogamente la stipula di contratti di prossimità ex art. 8 del D.L. n. 138/2011 da soggetti non “abilitati” non produrrà effetti derogatori alle disposizioni di legge ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Pari opportunità - Altro focus dell’ Ispettorato ricade sulle pari opportunità e il contrasto ad ogni forma di discriminazione attraverso un attento presidio della normativa a tutela della genitorialità e contrasto al salary gap tra uomo e donna.
Piattaforme - Infine, in tema di lavoro attraverso piattaforme informatiche, anche per l’anno 2025, l’attività ispettiva dell’INL sarà rivolta a contrastare il fenomeno del “rischio di discriminazione algoritmica”, ovvero possibili forme di discriminazione connesse al funzionamento degli algoritmi utilizzati dalla piattaforma. Infatti, gli strumenti tecnologici possono avere un impatto negativo sui diritti fondamentali dei lavoratori in quanto, pur producendo calcoli oggettivi e razionali, sono condizionati dal set di dati utilizzato, immesso nel sistema, che se non è sufficientemente completo ed ampio rischia di riprodurre pregiudizi e
Discriminazioni.