Con la sentenza n. 47 del 06.02.2026, la Corte d’Appello di Torino afferma che è illegittimo il licenziamento irrogato al dirigente sindacale per assenza ingiustificata nelle giornate in cui lo stesso, avendone diritto, aveva presentato regolare domanda di aspettativa.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per assenza ingiustificata, deducendo che per i giorni oggetto di contestazione aveva chiesto al datore la fruizione di un periodo di aspettativa sindacale.
Il Tribunale respinge la predetta domanda, sul presupposto che il ricorrente non era riuscito a provare l’espletamento delle funzioni sindacali per cui aveva richiesto l’aspettativa.
La sentenza
La Corte d’Appello rileva, preliminarmente, che il diritto a fruire di aspettativa sindacale assurge a diritto potestativo di chi ricopre cariche sindacali nazionali.
Secondo i Giudici, quindi, per l'esercizio di tale facoltà non è richiesta alcuna rappresentatività, né la sottoscrizione del CCNL applicato in azienda, né la partecipazione alla relativa contrattazione, ma è sufficiente lo svolgimento di attività sindacale a livello centrale.
Per la sentenza, dunque, parte datoriale - a fronte di una richiesta in tal senso pervenuta da un dirigente sindacale - non può rifiutarla né tantomeno può eccepire la pretestuosità della stessa solo perché, in precedenza, il lavoratore aveva reiteratamente chiesto di fruire di ferie, sempre rigettate per esigenze aziendali, nelle medesime giornate.
Rinvenendo tale circostanza nel caso di specie, la Corte accoglie il ricorso del lavoratore e dichiara insussistente il fatto posto a fondamento del recesso.
A cura di WST
