Forme pensionistiche complementari

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L’adesione “automatica” alle forme pensionistiche complementari: una innovazione parziale


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1. Oltre la libertà di adesione - La legge di bilancio 2026 - la legge n. 199 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2026 -   interviene ampiamente sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari come già definita dal decreto legislativo n. 252 / 2005, modificandone diversi punti.

Il primo nucleo di innovazioni riguarda, in particolare, le regole applicabili a “lavoratori dipendenti del settore privato” e, in particolare, tocca il tema della adesione ai fondi pensione con l’intento di andare oltre il meccanismo della cosiddetta adesione tacita, ossia del meccanismo secondo cui vieni  considerato aderente al fondo pensione se in un particolare periodo di tempo  non manifesti la volontà di restare estraneo  al  fondo stesso.

Le domande che la nuova normativa pone sono essenzialmente due: - fermo restando il riferimento ai “lavoratori dipendenti del settore privato”, in particolare quali categorie di lavoratori sono interessati dalla nuova  normativa? - la nuova normativa come si rapporta alla previsione dell’art.  1, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, non modificata dalla Legge di bilancio, secondo la quale “l’adesione alle forme pensionistiche complementari … è libera e volontaria” ?

2. I lavoratori interessati - La formulazione utilizzata dalla Legge di bilancio  - ” lavoratori dipendenti del settore privato … “ - tiene fuori dall’innovazione i dipendenti da pubbliche amministrazioni, ma nell’ambito   del settore privato risulta molto inclusiva, essendo in grado di abbracciare tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia del contratto di assunzione.

Lavoratori assunti a tempo indeterminato, lavoratori assunti a tempo determinato, lavoratori assunti ad orario ridotto, apprendisti: sono sottogruppi di lavoratori lambiti dalla novità, ferme restando esclusioni eventualmente previste a monte dalle fonti istitutive dei fondi pensione (sempre che non siano in conflitto con il divieto di discriminazione dei lavoratori atipici).

Rilevato questo in generale, occorre comunque tener conto dell’ulteriore indicazione fornita dalla Legge di bilancio.

La sua previsione completa, infatti, è: ” lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione …”.

In conclusione, senza escludere a priori alcun sottogruppo di lavoratori dipendenti del settore privato, fra di essi sono esclusivamente i lavoratori “di prima assunzione” ad essere toccati dall’innovazione. 

Lavoratori “di prima assunzione”: si può tentare di chiarire la formula osservando che si tratta di lavoratori che vivono  una prima esperienza di lavoro subordinato,  senza avere alle spalle precedenti rapporti di lavoro che abbiano portato alla costituzione di pregresse posizioni contributive/previdenziali.

Infine, è da segnalare come sia disposta espressamente l’esclusione dei “lavoratori domestici” dalle disposizioni che si stanno commentando.

 3. Adesione “automatica” alla previdenza complementare - I “lavoratori di prima assunzione” -  solo  loro - “aderiscono automaticamente alla previdenza complementare”: questa è l’impegnativa formula adottata della Legge di bilancio, da considerare alla luce di sue ulteriori disposizioni.  

In particolare, la Legge, dopo aver fatto riferimento alla adesione automatica, aggiunge”: “entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica … ”.

L’adesione, dunque, viene presentata come automatica, ma è davvero automatica se il lavoratore, come viene previsto espressamente,  ha la facoltà di rinunciarvi?

Si dice, infatti, che un’operazione è automatica quando “si compie da sé”, senza l’intervento umano.

Nel caso in esame, il lavoratore di prima assunzione interessato può far valere, grazie alla rinuncia, la sua volontà, sia pure  entro certi limiti ed all’interno di un quadro  particolarmente complesso. 

Certamente innovativa  è la scelta di individuare un termine molto breve - 60 giorni dalla assunzione - entro cui il lavoratore, se lo ritiene, deve rinunciare.

Se non procede alla rinuncia, si avrà la sua “adesione automatica” al fondo pensione  negoziale di riferimento, con trasferimento ad esso dell’intero TFR nonché del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del lavoratore secondo quanto previsto dalle fonti istitutive del fondo stesso.

Al lavoratore che esercita tempestivamente la rinuncia è attribuita, infine, una facoltà di scelta fra opzioni anch’esse predeterminate direttamente dalla Legge di bilancio: il lavoratore può, infatti, scegliere di conferire l’intero TFR maturando ad una forma pensionistica diversa da fondo negoziale beneficiario  del finanziamento completo  (TFR, contributo datoriale, contributo del lavoratore) in caso di mancata rinuncia oppure può scegliere di “… mantenere il TFR  secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile”.

Emerge, così, che resta attuale la possibilità di tenersi fuori dal sistema della previdenza complementare, con buona pace del principio di libertà di adesione a cui si è prima fatto riferimento

Come pure emerge che la rinuncia, quando non è utilizzata per tenersi fuori,  comunque di partecipare al sistema in misura ridotta con il solo TFR.

Tutto quanto illustrato, ancora per espressa previsione della Legge di bilancio, è destinato ad entrare in vigore dal 1° luglio 2026 ed  è accompagnato dal compito attribuito alla Covip di adeguare  entro la medesima data  le sue istruzioni e linee di indirizzo in modo che tengano conto delle novità introdotte e ne chiariscano - e, così,  ne agevolino - il  funzionamento.

Un autorevole intervento della Covip davvero necessario a fronte di una normativa, come si è già osservato,  complessa e, si aggiunge ora,  non priva di passaggi  non chiari.  

a cura di Angelo Pandolfo di WST Tax & Law