Forme pensionistiche complementari

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Entrate – Risol. N. 29/2025 : Previdenza complementare – chiarimenti sul calcolo dell’anzianità per lo sconto IRPEF.


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Per incrementare le iscrizioni alla previdenza complementare, e garantire così una maggiore sicurezza economica dopo il pensionamento, il Legislatore ha previsto un regime fiscale agevolato non solo per le rendite ma anche per le altre  prestazioni erogate dai fondi pensione come i riscatti e la Rendite Integrative Temporanee Anticipate ( R.I.T.A. ).

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005, tali prestazioni sono soggette a una ritenuta a titolo d’imposta  ridotta progressivamente in base agli anni di partecipazione con un’aliquota base del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno di partecipazione eccedente il 15° anno fino al 9 per cento.

A questo proposito l’ Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29/E dell’11 aprile 2025, ha fornito istruzioni sul corretto calcolo dell’anzianità contributiva di iscrizione alla previdenza complementare anche in caso di contemporanea iscrizione a più fondi.

L’ Agenzia precisa che la normativa vigente stabilisce che tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari, per i quali non è stato esercitato il riscatto totale, sono considerati utili ai fini del calcolo dell’anzianità. Pertanto,  nel caso di più posizioni aperte dallo stesso soggetto, deve essere considerata l’anzianità complessiva maturata. In altre parole, l'anzianità non è limitata al fondo specifico da cui si richiede la prestazione, ma include anche i periodi trascorsi in altri fondi.

A supporto dell’affermazione, l’ Agenzia richiama la propria circolare n. 70/2007, con la quale, in relazione alle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di rendita che di capitale, ha chiarito che “ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si ritiene che il ''periodo di partecipazione'' debba essere individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale…”.

Un ulteriore chiarimento è quello che riguarda le modalità di attestazione dell’anzianità contributiva maturata presso altra forma pensionistica rispetto a quella che eroga la prestazione. In tal caso l’ Agenzia spiega che è possibile presentare al fondo erogatore la documentazione proveniente da altra forma pensionistica che attesti la data di adesione e il mancato riscatto per intero.

Fonte: Agenzia delle Entrate