Forme pensionistiche complementari

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Agenzia delle Entrate: regime fiscale della Rendita integrativa temporanea anticipata ( RITA )


La “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) è prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 252/2005 che, come è noto, è la principale fonte della disciplina legislativa delle forme pensionistiche complementari. 

In base all’art. 11, la RITA compete ai lavoratori iscritti a forme pensionistiche complementari con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi e che, inoltre, abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla stessa un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza. 

La rendita anticipata, inoltre, è riconosciuta ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi. Per entrambe le casistiche è necessario avere il requisito di 5 anni di partecipazione a previdenza complementare. 

Questa prestazione, decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, consiste nell'erogazione frazionata di un capitale pari, a seconda della richiesta del lavoratore interessato, al montante accumulato o a parte di esso. La finalità della RITA è quella di fungere da “salvagente finanziario” per l’aderente traghettandolo al raggiungimento della pensione di vecchiaia.  

Il citato art. 11, commi 4-ter/4-quinquies, detta anche la disciplina fiscale della RITA ed è su questa disciplina che si è espressa la Consulenza giuridica n. 956-14/2019 della Agenzia delle entrate, pervenendo alle seguenti conclusioni: 

1) in caso di erogazione di una anticipazione anteriormente alla erogazione delle RITA, il conguaglio dell'imposta assolta a titolo provvisorio sull'anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione. A tal fine, la prestazione definitiva sarà costituita, ove il lavoratore abbia chiesto a titolo di RITA solo una parte dei montanti, dai montanti non utilizzati per la RITA stessa e dai montanti eventualmente versati durante l’erogazione della RITA. Sempre ai fini del predetto conguaglio, come prestazione definitiva potranno essere considerati i montanti formatisi per effetto di versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della Rita nel caso in cui la stessa abbia esaurito i montanti iniziali. In caso di RITA a cui non si accompagnino montanti residui, il conguaglio dell'imposta versata sull'anticipazione potrà essere effettuato da parte del fondo pensione in occasione della erogazione dell'ultima rata di RITA; 

2) l'aliquota di tassazione delle somme richiesta a titolo di RITA - aliquota del 15 per cento che si riduce di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali e che, quindi, può scendere al 9 per cento - non si cristallizza al momento della accettazione della richiesta della RITA, ma continua a ridursi, in ragione dell'aumentare dell'anzianità di iscrizione alla forma pensionistica, anche in corso di erogazione della RITA stessa. Ciò in quanto tale prestazione non ha carattere definitivo: durante di erogazione delle quote di RITA, per le parti non erogate il montante resta in gestione presso la forma pensionistica; sono possibili versamenti contributivi aggiuntivi; è ammessa la revoca; 

3) le prestazioni a titolo di RITA, erogate ad un “vecchio iscritto” e riferite ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, sono soggette alla aliquota del 15% riducibile fino ad un minimo del 9% (alle prestazioni a titolo di RITA erogate ad un “vecchio iscritto” non è applicabile la ritenuta a titolo di imposta del 12,50% di cui all'art. 6 l. n. 482/1985). 

Fonte: Agenzia delle Entrate