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INPS - Mess. n. 2258 del 18.09.2024 : Indennità di discontinuità dello spettacolo - modalità di ricorso amministrativo


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Con il mess. n. 2258 del 18.09.2024, l’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi in relazione al riconoscimento di un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, riconosciuta  al fine di sostenere economicamente i lavoratori tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo( D. Lgs. 30 novembre 2023, n. 175).  

L’indennità spetta con decorrenza dal 1° gennaio 2024 ai lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori subordinati a tempo determinato, nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato del settore dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità. 

ISTANZE DI RIESAME : 

L’istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale in cui è stata presentata la domanda ( si ricorda che la sezione è denominata “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)” ).

Al momento dell’accesso, l’applicazione mostra in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, la funzionalità “Richiedi riesame”.

Tramite i dettagli della domanda è, inoltre, possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della stessa, accedere ai motivi di reiezione, monitorare lo stato di lavorazione dell’istanza di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti. Una volta attivata la funzione che consente di presentare l’istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni dell’istanza medesima o di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte. 

Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio o dalla conoscenza della reiezione se successiva. 

RICORSI AMMINISTRATIVI : 

Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di discontinuità è il Comitato provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo: l'esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati provinciali, qualora si evidenzino profili di illegittimità, può essere sospesa entro 5 giorni dalla data della relativa deliberazione dal Direttore territoriale competente o da un suo delegato, ai sensi dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989 n. 88.

Il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, entro e non oltre 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, decide l'esecuzione o l'annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva. 

DECADENZA :  

Relativamente all’applicazione del regime decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziaria avverso il provvedimento di diniego della prestazione, il termine decorre dall’esaurimento del procedimento amministrativo, quindi:

  • dal giorno successivo alla decisione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso;
  • dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale, in assenza di decisione da parte del Comitato medesimo;
  • dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata emissione di un provvedimento da parte dell’Inps o nel caso in cui non venga proposto ricorso amministrativo entro i termini. 

Fonte: INPS