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INPS - Circ. n. 69 del 25.03.2025 : Magistrati onorari e accesso all'indennità di disoccupazione NASpI


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Chiarimenti in materia di accesso all'indennità di disoccupazione NASpI per i magistrati onorari sono stati forniti dall' INPS con la Initiates file downloadcir. n. 69 del 25.03.2025

In considerazione della disposizione di cui all’articolo 15-bis, comma 2 del D.L. n. 75/2023, e dell'interpretazione autentica della norma fornita dal DL n. 131/2024 all' art. 2, a decorrere dal periodo di competenza in cui ricade la data di conferma dei magistrati onorari "esclusivisti" nel ruolo a esaurimento, è dovuto il versamento della contribuzione NASpI con conseguente ampliamento della tutela assicurativa a favore della categoria . L’obbligo contributivo è assicurato mediante l’applicazione delle aliquote fissate per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD. 

L'INPS precisa che esclusivamente per le cessazioni del rapporto di lavoro intercorse tra la data di insorgenza dell’obbligo contributivo ai fini della NASpI e la data di pubblicazione della circolare in commento , il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre da tale ultima data. In tale ipotesi, la prestazione decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda, fatte salve le ordinarie ipotesi di slittamento dell’indennità.

Diversamente, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti successivamente alla data di pubblicazione della circolare in oggetto, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre secondo le regole ordinarie con conseguente decorrenza della prestazione secondo le regole di carattere generale. 

Consuete anche le modalità di presentazione delle domande che dovranno essere inoltrate per via telematica all' INPS. 

Fonte: INPS