Stampa

INPS - Circ. n. 2 del 3.01.2023 : Indennità di discontinuità nello spettacolo


icona

Con la circ. n. 2 del 3.01.2023 l’INPS fornisce istruzioni per l’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

La nuova prestazione, pensata per sostenere economicamente la richiamata categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, decorre dal 1° gennaio 2024. 

Per fruire dell’indennità di discontinuità i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro la data il 30 marzo di ogni anno. La domanda sarà disponibile dal 15 gennaio 2024, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web istituzionale, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità”. 

La prestazione è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo. I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati sono invece considerati utili ai soli fini del raggiungimento del requisito contributivo (60 giornate). 

Il calcolo della misura giornaliera è effettuato sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità. Pertanto, ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera si prende a riferimento la retribuzione imponibile dell’anno di riferimento (anno civile precedente alla presentazione della domanda) e si divide la stessa per il numero delle giornate coperte da contribuzione derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. 

Fonte: INPS