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INPS : Pensioni, esenzione IRPEF per le vittime del dovere. Nuovo orientamento.


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L’Inps, con messaggio 612 del 20.02.2026, interviene sul regime fiscale dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai familiari superstiti, con specifico riferimento all’esenzione Irpef prevista dall’articolo 1, comma 211, della legge 232/2016.

Il messaggio Inps ricostruisce il quadro applicativo previgente, ricordando che con i precedenti messaggi 1412/2017 e 3274/2017 l’esenzione era stata limitata ai soli trattamenti pensionistici correlati all’evento che aveva determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato; tale impostazione amministrativa, tuttavia, è stata progressivamente smentita dall’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che l’estensione dell’esenzione Irpef operata dall’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 non può essere circoscritta alle pensioni causalmente collegate all’evento lesivo, ma riguarda tutti i trattamenti pensionistici spettanti al beneficiario.

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza 4873 del 25 febbraio 2025 ha chiarito che, l’esenzione non è limitata alle prestazioni aventi causa nell’evento che ha dato luogo allo status, mentre con la sentenza 15121/2024, ha ribadito che la norma estende il beneficio a tutti i trattamenti pensionistici senza richiedere alcuna correlazione causale con l’evento stesso. Il richiamo alla ratio della legge 206/2004, individuata nella finalità di assicurare ai beneficiari strumenti di tutela non meramente simbolici, rafforza una lettura estensiva coerente con la funzione solidaristica della disciplina.

Alla luce di tale orientamento, l’Inps prende atto della posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 68/2025 e riconosce che l’esenzione deve essere applicata su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, anche se non connessi all’evento che ha determinato lo status. 

Fonte : INPS