Stampa

INPS – Mess. n. 3078 del 19.09.2024 : Prepensionamenti e incentivi all’esodo – Ricostituzione a carico del datore di lavoro.


icona

Solo il datore di lavoro, sollecitato dal lavoratore interessato, può presentare domanda di ricostituzione per le prestazioni di esodo erogate nell’ambito del contratto di espansione ; isopensione o assegno straordinario per i Fondi di solidarietà.

La ricostituzione non può avvenire d’ufficio né su istanza del lavoratore interessato in quanto, a differenza di una normale prestazione pensionistica, l’assegno di esodo è finanziato dal datore di lavoro e, pertanto, è necessario il suo consenso per farsi carico degli oneri aggiuntivi legati al pagamento della prestazione.

Tali aspetti sono stati chiariti dall’ INPS con il mess. n. 3078 del 19.09.2024, a parziale rettifica delle istruzioni fornite con il mess. n. 2099 del 18.05.2022.

Nel caso specifico la ricostituzione, ossia la rideterminazione dell’ importo della prestazione e della sua scadenza, può essere richiesta dal datore di lavoro, in accordo con il lavoratore, solo in due occasioni :

1.       Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, quando vengano erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro precedente alla cessazione ( ad esempio premi di risultato ) e non considerate al momento della liquidazione delle prestazioni di esodo ;

2.       In caso di presenza di contribuzione non valutata né ai fini della verifica del diritto alla prestazione e al suo importo, come può accadere nel caso di contribuzione figurativa ; periodi riscattati o accrediti a seguito di ricongiunzione.

Se la nuova contribuzione determinasse una scadenza anticipata dell’assegno di esodo,  l’INPS  provvederà ad avvisare il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l’anticipo della scadenza della prestazione e il relativo versamento della contribuzione correlata.

La domanda deve essere presentata tramite PEC allegando una dichiarazione (come da fac-simile allegato n.1 al messaggio) timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale il medesimo datore si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla richiesta di ricostituzione. Alla domanda deve essere allegato il consenso del lavoratore.

Fonte: INPS