Il decreto legislativo 503/92, nell’introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, ha previsto che, ai fini dell’applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’ente pensionistico la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’Irpef per il medesimo anno d’imposta.
Con mess. n. 3036 del 13.10.2025 l’INPS ha chiarito le regole sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo, fornendo le istruzioni per la dichiarazione dei redditi da parte dei titolari di pensione con decorrenza 2024.
Devono presentarla, entro il 31 ottobre 2025 i pensionati ancora soggetti al divieto parziale di cumulo.
Il documento ricorda che l’omissione della dichiarazione comporta una sanzione pari all’importo annuo della pensione percepita, e che i pensionati devono anche presentare una dichiarazione preventiva per il 2025, per consentire all’INPS di applicare le trattenute provvisorie, poi conguagliate l’anno successivo.
Vengono fornite, inoltre, indicazioni in merito a casistiche specifiche riguardanti gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, ai giornalisti INPGI, ai magistrati onorari e a chi svolge lavoro sportivo.
Sono invece esclusi dall’obbligo di dichiarazione :
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
- i titolari di pensione o di assegno di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità pari o superiore a 40 anni di contribuzione relativa anche a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione.
Fonte: INPS