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INPS : Isopensione e fondi di solidarietà, scivoli pensionistici a rischio per gli adeguamenti.


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Assegno di esodo a rischio per i lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici nei prossimi anni. L’Inps, infatti, non potrà dare più il via libera all’esodo ove i requisiti pensionistici, per effetto dei prossimi adeguamenti previsti dalla Legge di bilancio 2026,

A renderlo noto è l’ INPS con la pubblicazione del messaggio n. 558 del 17.02.2026, in occasione del quale ha fornito chiarimenti relativi ai piani di incentivazione all’esodo che le aziende, previo accordo sindacale e con il consenso dei lavoratori, possono attivare per anticipare l’accesso alla pensione.  

L’ esodo agevolato - Il sistema previdenziale vigente contempla due istituti volti a favorire l’esodo agevolato: la cosiddetta isopensione, disciplinata dall’art. 4 della Legge n. 92/2012 e riservata ai datori di lavoro con una forza occupazionale superiore alle 15 unità, e l’assegno straordinario, esperibile nelle realtà aziendali che aderiscono a un Fondo di solidarietà bilaterale di settore. Sebbene le procedure operative di adesione siano in parte diverse , la ratio sottostante è identica: l’impresa si impegna a corrispondere una prestazione di accompagnamento alla pensione con versamento della contribuzione figurativa correlata. Tale beneficio economico, erogato direttamente dall’ INPS, spetta al lavoratore in uscita fino alla maturazione dei requisiti anagrafici o contributivi previsti per l’accesso al trattamento pensionistico ordinario. I due istituti si distinguono anche per la decorrenza del trattamento pensionistico :

  • Per l'isopensione: E’ consentito fino ad un massimo di sette anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti per il trattamento di vecchiaia o anticipato. Questo limite si  ridurrà a quattro anni per i piani decorrenti dal 1° gennaio 2027.
  • Per gli assegni straordinari di solidarietà: L'anticipo può estendersi fino a un limite massimo di cinque anni rispetto al conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica ordinaria, sia di vecchiaia che anticipata.

Aspettativa di vita e requisiti pensionistici - A decorrere dal 1° gennaio 2027, la Legge di Bilancio 2026 ha stabilito un incremento di una mensilità del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione , con un ulteriore innalzamento di due mensilità dal 1° gennaio 2028. A ciò si aggiunga che, le proiezioni demografiche 2024  elaborate dall'Istat prefigurano successivi adeguamenti alla speranza di vita: tre mesi dal 1° gennaio 2029, due mesi dal 1° gennaio 2031 e un'ulteriore mensilità dal 1° gennaio 2033. Sebbene tali ultime variazioni non siano ancora ufficiali, l’INPS ha fatto sapere che ne terrà conto in via prudenziale per il computo della data di perfezionamento del diritto a pensione e, conseguentemente, per la certificazione dei requisiti necessari alla fruizione degli istituti di esodo.

Rischio nuovi esodati – Nelle recenti settimane, la CGIL ha diffuso un documento di analisi intitolato “Adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita e impatto sulle misure di uscita anticipata: Isopensione, contratti di espansione e Fondi solidarietà”, denunciando il rischio concreto  di nuovi "esodati".

Il rischio riguarda i lavoratori che hanno aderito a programmi di incentivazione all'esodo e che, a causa del posticipo dei requisiti pensionistici legati agli adeguamenti alla speranza di vita, potrebbero trovarsi privi di copertura indennitaria. Tale criticità emergerebbe laddove la nuova data di decorrenza del trattamento pensionistico slitti oltre il termine massimo di erogazione delle indennità, fissato rispettivamente in sette anni per l'isopensione e cinque anni per l'assegno straordinario.  E a riguardo l’Istituto previdenziale ha precisato che, qualora si verifichino tali discordanze temporali, le istanze di accesso saranno oggetto di provvedimento di rigetto. In tale eventualità, sia il datore di lavoro esodante sia il prestatore di lavoro interessato riceveranno formale notifica della mancata accoglienza della domanda.  

Soluzioni ? - Tale scenario evidenzia l'urgenza di un intervento normativo volto a differire la prestazione di accompagnamento fino all’effettivo conseguimento dei nuovi requisiti previdenziali. Appare pertanto auspicabile l'introduzione di un meccanismo di estensione automatica dell'isopensione o degli assegni straordinari, che ne vincoli la durata agli incrementi della speranza di vita, anche in deroga ai limiti temporali massimi attualmente sanciti dalle disposizioni vigenti.

Nelle more di un correttivo legislativo, i datori di lavoro si vedono costretti a differire la decorrenza dei piani di esodo o, in ultima istanza, a procedere alla revoca dell' accompagnamento, al fine di evitare soluzioni di continuità nella copertura economica dei lavoratori.

A cura di WST Law & Tax