L’Istituto, con la circ. n. 102 del 16.06.2025, annuncia importanti novità riguardanti la disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento, previste dalla legge di Bilancio 2025.
L’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), ha, infatti, determinato un’estensione della platea dei soggetti che possono accedere all’incentivo in argomento, prevedendo che tale misura possa applicarsi non solo a favore dei lavoratori che maturino il diritto alla pensione anticipata flessibile, come previsto dalla previgente disciplina, ma anche in favore dei soggetti che raggiungano il diritto alla pensione anticipata.
Pertanto, i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
La facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:
• il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
• gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025 prevede altresì che all’incentivo in trattazione si applica l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in base al quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, imponibile ai fini fiscali, le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo avere maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.
Acquisiti i pareri espressi dal Ministero dell’Economia e delle finanze e dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare in trattazione è stato precisato che il regime di non imponibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’AGO.