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INPS - Mess. n. 1022 del 14.03.2023 : DL Ucraina e integrazioni salariali - esonero dal versamento del contributo addizionale


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Con il mess. n. 1022 del 14.03.2023, fornisce le indicazioni relative alle modalità di fruizione dell’esonero di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, nonché i criteri utilizzati dall’Istituto per la determinazione dell’esonero medesimo e di quello previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022. 

La Commissione europea, con la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, ha autorizzato la fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 21/2022 nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework (TCF). 

L'agevolazione introdotta per contrastare gli effetti economici prodotti dalla crisi in Ucraina in favore dei datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A allo stesso decreto che, dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022, hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015.

L’Istituto precisa che, in relazione ai settori di attività interessati e alle disposizioni normative di riferimento, la misura del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro è modulata sulle retribuzioni globali che sarebbero spettate ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, in funzione dei periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti nel quinquennio mobile. 

Pertanto, l’ammontare dell’esonero spettante ai datori di lavoro sarà determinato in base alle seguenti aliquote:

  • 9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile ; 
  • 12% in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile ;
  • 15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile. 

I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto, possono procedere all’invio di flussi regolarizzativi per il recupero dello stesso. Il messaggio riportata in altra apposita tabella anche i criteri per la determinazione da parte dell’INPS dell’ammontare degli importi dell'esonero di cui all'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 4/2022.

Fonte: INPS - Mess. n. 1022 del 14.03.2023