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Caldo estremo. Valutazione del rischio, sospensione delle attività e cassa integrazione i possibili rimedi.


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In caso di fenomeni meteorologici estremi, la sospensione o riduzione dell’ attività lavorativa, e il ricorso agli ammortizzatori sociali, sono i rimedi forniti dal Legislatore per far fronte anche a temperature elevate tali da pregiudicare le condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Ormai da diversi anni si susseguono provvedimenti che trovano la loro ragion d’essere nella duplice finalità della salvaguardia della salute dei lavoratori e la conservazione dei livelli occupazionali.

Le istruzioni per l’accesso agli ammortizzatori sociali -  Il 3 luglio scorso, con il mess. n. 2130/2025, l’ INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle attuali misure. Le tutele sono rivolte sia ai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO, sia a quelli coperti da fondi di solidarietà bilaterale. 

Se la sospensione o la riduzione delle attività lavorative viene disposta con ordinanza della pubblica autorità ( Regioni o Comuni ), le aziende possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, (art. 8, c.2, Dm 95442/16). Nella relazione tecnica l’ azienda deve indicare gli estremi dell’ordinanza, senza doverla allegare. L’ammortizzatore sociale può essere riconosciuto per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle stesse.

La sospensione o la riduzione dell’ attività lavorativa può essere disposta anche in assenza di ordinanze regionali o comunali quando il caldo eccessivo non consente il regolare svolgimento delle attività lavorative. In tal caso la causale da invocare è “evento meteo” per “temperature elevate”.

L’Inps ricorda che in tal caso la richiesta può essere presentata invocando la causale “evento meteo” per “temperature elevate” a condizione che le temperature risultino superiori a 35 gradi centigradi o anche inferiori qualora, in relazione alla tipologia di attività, entri in considerazione la valutazione della temperatura cosiddetta “percepita”, maggiore di quella reale.

Sarà compito dell’azienda, in coordinamento con l’ RSPP e medico competente, valutare le previsioni meteo sul sito www. Worklimate.it e, in sede di redazione della relazione tecnica, specificare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che possono ingenerare un accrescimento del calore (macchinari che si scaldano, indumenti di sicurezza pesanti, tasso di umidità nell’aria, eccetera).

In entrambi i casi si è di fronte a eventi oggettivamente non evitabili con accesso semplificato alle prestazioni :

1.       non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per cui viene richiesto il trattamento;

2.       i datori di lavoro non pagano il contributo addizionale;

3.       il termine di presentazione della domanda coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;

4.       l’informativa sindacale può essere inoltrata anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;

5.      per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, l’informativa sindacale si deve trasmettere solo per le richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività per più di 13 settimane continuative.

Ulteriori provvedimenti legislativi in arrivo - Quest’ anno alle ordinarie ordinanze si sono aggiunti il documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome che ha dettato le “ Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalle radiazioni solari “ e il protocollo sulle emergenze climatiche recepite dal Ministero con il DM 95/2025.

Con quest’ ultimo provvedimento, il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali si è impegnato nell’ adozione di ulteriori misure per la semplificazione dell’accesso alle integrazioni salariali, che trovano una parziale attuazione nel disegno di legge di conversione del DL 26 giugno 2025 n. 92 ( DL Crisi Industriali ), attualmente al vaglio del Parlamento e ormai prossimo alla pubblicazione in Gazzetta.

L’ art. 10-bis stabilisce che, per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa tra luglio e dicembre 2025, non si applica il limite delle 52 settimane in un biennio mobile (o consecutive), anche per le imprese dei settori edile, lapideo e di scavo, a fronte di causali che prevedono “eventi oggettivamente non evitabili”. Inoltre non trova applicazione il contributo addizionale che l’ azienda è normalmente tenuta a versare con aliquote diversificate in base alla storicità dell’ uso degli ammortizzatori ( 9 % ; 12 % e 15 % per trattamenti fino a 52 settimane , 104 settimane o oltre ). La misura è riconosciuta fino a esaurimento del budget di 10,5 milioni di euro.   

WST Law & Tax