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INPS - Mess. n. 3641 del 18.10.2023 : Fondo Bolzano-Alto Adige , adeguamento alla Legge di Bilancio


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Con il mess. n. 3641 del 18.10.2023, l’INPS recepisce l’adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige alle disposizioni della Legge di bilancio 2022 e riepiloga decorrenze e importi da versare da parte dei datori di lavoro a partire dal periodo di paga ottobre 2023. 

Possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo, i datori di lavoro private appartenenti a settori per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria. 

A partire dal periodo di paga ottobre 2023, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo. 

Destinatari delle prestazioni del Fondo sono tutti quei lavoratori con un'anzianità di servizio di almeno trenta giorni, anche non continuativi, nell’arco dei dodici mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento presso l'unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione. L'operatività del fondo è stata da ultimo estesa anche ai lavoratori a domicilio e a coloro che sono stati assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato o con la qualifica di dirigente. 

La contribuzione che deve essere da versare al Fondo è pari allo 0,50% ( di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto ) per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti e sale allo 0,80% dell' imponibile contributivo per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. 

Fonte: INPS