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INPS - Circ. n. 99 del 10.06.2025 : Attività professionali - Nuova disciplina per l'assegno di integrazione salariale


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L’INPS, con la circ. n. 99 del 10.06.2025 , riassume la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali,  adeguato alle novità dell’art. 26, c. 7-bis, del Dlgs 148/2015, con il Decreto interministeriale 21 maggio 2024. Tra le principali novità, l' estensione dell'ambito di applicazione ai datori di lavoro che hanno una media occupazionale di almeno 1 dipendente.

Ai fini della durata della prestazione dell’assegno di integrazione salariale, la soglia dimensionale, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Conseguentemente, a partire dal mese di luglio , anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo e possono accedere alle prestazioni erogate dal Fondo per periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.

Possono fruire dell’assegno di integrazione salariale tutti i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo, nonché i lavoratori a domicilio, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, a condizione che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione, di almeno trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

La misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari alla misura del trattamento di integrazione salariale, anche in relazione ai massimali. In ogni caso è bene ricordare che l'accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale è preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.

Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga unitamente all’assegno per il nucleo familiare (dal 1° gennaio 2022), ove spettante e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da quest’ultimo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Il contributo ordinario è pari a:

  • 0,50% per aziende fino a 5 dipendenti,
  • 0,80% per aziende da 6 a 15 dipendenti,
  • 1% per aziende con più di 15 dipendenti.

Inoltre, c’è un contributo addizionale del 4% sulle retribuzioni perse e, dal 2025, per aziende con fino a 5 dipendenti che non hanno richiesto assegno da 2 anni, la quota si riduce del 40%.

Riguardo alla durata della prestazione, per le aziende fino a 15 dipendenti, il trattamento spetta per massimo 26 settimane in due anni.

Per le aziende con più di 15 dipendenti il trattamento spetta:

  • fino a 26 settimane per cause ordinarie,
  • fino a 12 mesi per crisi aziendale,
  • fino a 24 o 36 mesi per riorganizzazione o contratti di solidarietà, rispettando i limiti di tempo complessivi su cinque anni.