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INPS - Circ. n. 144 del 19.11.2025 : Assegno straordinario e incentivi all’ esodo nel settore delle telecomunicazioni.


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Con la circ. n. 144 del 19.11.2025 , l’ INPS ha pubblicato le istruzioni operative per l'accesso all'assegno straordinario previsto dal Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.

L’assegno straordinario è una prestazione di accompagnamento alla pensione riconosciuta  nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo,  ai lavoratori in esubero che raggiungono i requisiti pensionistici di vecchiaia o anticipata entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L’importo dell’assegno è equivalente all’importo del trattamento pensionistico spettante all’ Assicurazione Generale Obbligatoria ( AGO ). Durante tutta la durata dell’esodo incentivato, i lavoratori hanno diritto alla contribuzione correlata per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente la maturazione dei requisiti contributivi e anagrafici per l’accesso alla pensione. Pertanto la prestazione non pregiudica l’ importo della pensione.

Le aziende del settore telecomunicazioni che intendono avvalersi dell’assegno straordinario, sono tenute a sottoscrivere un accordo sindacale aziendale, o di gruppo, con le rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nell’accordo devono essere individuate le modalità di esodo del personale e la Struttura territoriale INPS presso la quale deve essere versata la provvista a copertura degli assegni straordinari e della contribuzione correlata. 

Da parte del datore di lavoro è dovuto, infatti, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata per il finanziamento delle prestazioni straordinarie. 

La circolare fornisce  le istruzioni per la presentazione delle domande in modalità telematica attraverso l’apposito servizio  “ Portale prestazioni esodo “ e per la compilazione delle denunce contributive.

Fonte: INPS