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INPS : Prestazioni con permesso di attesa occupazione. L’ Istituto recepisce l’evoluzione giurisprudenziale.


Riconoscimento dell’ assegno unico universale e del bonus asili nido ai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione, l’ INPS si adegua alla recente evoluzione giurisprudenziale.

Con Mess. n. 205 del 22.01.2026 l’ Istituto  ha dato esecuzione ad alcune sentenze di primo e secondo grado che includono il permesso di soggiorno per attesa occupazione, di cui all’art. 22, c. 11, D.Lgs. 286/1998, tra i titoli validi per l'accesso all'Assegno Unico Universale (AUU) e al Bonus asilo nido.​

Sentenze chiave alla base del mutato orientamento sono Il Tribunale di Trento con sentenza n. 121/2023 (confermata da Corte d'Appello n. 9/2025), e il Tribunale di Monza n. 1230/2025.

I giudici hanno censurato l'esclusione, operata con il Mess. 2951 del 25.07.2022, dei titolari di permesso dalla platea dei beneficiari dei titolari di permessi per Attesa occupazione poiché discriminatoria verso cittadini extra-UE.

Pertanto, fermo restando il possesso da parte del richiedente di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente disciplina normativa, l’ INPS comunica alle proprie strutture territoriali che  le nuove domande di Assegno Unico Universale AUU e di Bonus asilo nido , presentate dai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione, dovranno essere accolte avendo cura di comunicare che la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia.

Analogamente, nel caso in cui ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente disciplina normativa, dovranno essere accolte le domande già presentate e in lavorazione, sulla base della documentazione eventualmente allegata relativa al permesso di soggiorno in argomento. Sarà cura delle sedi INPS comunicare che la liquidazione della prestazione verrà effettuata con riserva di ripetizione a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia. Le strutture territorialmente competenti dovranno anche accogliere – in presenza dei prescritti requisiti di legge – in autotutela e salvo ripetizione, le eventuali istanze di riesame delle domande respinte per il possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Fonte: INPS