Ad integrazione della circ. n. 60 del 20.03.2025, l' INPS ha diramato nuove istruzioni in merito al Bonus asili nido.
Con il mess. n. 1165 del 4.04.2025 , l' INPS ha precisato che le agevolazioni per la frequenza degli asili nido ( art.1, c. 355, della L. 232/2016 ) possono essere riconosciute anche presentando la ricevuta di pagamento emessa dalla struttura che eroga il servizio, in luogo della fattura.
Ciò è possibile a condizione che il servizio di asilo nido è reso da Istituti o scuole riconosciuti da pubbliche Amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, che beneficiano dell’esenzione dell’IVA ai sensi dell’art. 10, c. 1° , n. 20) , del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nonché della dispensa dall’obbligo di fatturazione ai sensi dell’articolo 36-bis del medesimo decreto.
L’Istituto previdenziale evidenzia che la ricevuta deve contenere nome, cognome e codice fiscale del richiedente (o dell’intestatario della ricevuta), nome, cognome e/o codice fiscale del minore, denominazione della struttura, importo della rata (con indicazione della mensilità a cui si riferisce la ricevuta), descrizione del servizio con evidenza del dettaglio pagato per eventuali servizi aggiuntivi (ad esempio, servizio asilo nido comprensivo del servizio mensa se previsto).
I
Fonte: INPS