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INPS – Circ. n. 130 del 30.09.2025 : Pignoramento delle prestazioni previdenziali. Aggiornate le regole.


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Con la circ. n. 130 del 30.09.2025 , l’INPS ha fornito un quadro organico e aggiornato delle regole applicabili in materia di pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche.

L’intervento nasce dall’esigenza di dare una lettura unitaria di una disciplina frammentata e complessa, alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale e degli interventi legislativi susseguitisi nel tempo,  per assicurare coerenza e uniformità nei comportamenti amministrativi.

Come vedremo in seguito, in diverse occasioni, sia la Corte Costituzionale sia la Cassazione sono intervenute per qualificare la natura dei crediti e, dunque, la pignorabilità degli stessi.

Il quadro normativo – L’ art. 2740 C.C. afferma un principio generale secondo il quale "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.

Salvo disposizioni speciali,  è l’ art. 545 C.P.C. a definire i limiti al pignoramento di beni del debitore distinguendo tra : 

  1. crediti del tutto impignorabili, come i sussidi per maternità, malattia, funerali o assistenza;
  2. crediti parzialmente pignorabili, tra cui pensioni, stipendi, indennità sostitutive della retribuzione e prestazioni previdenziali.

Mentre nel primo caso si è difronte ad un regime di impignorabilità assoluta, in quanto i crediti sono volti a soddisfare esigenze vitali o particolari bisogni meritevoli di tutela, nel secondo caso i crediti sono soggetti a un regime di pignorabilità parziale che incontra limiti in base alla specifica natura del credito o della somma da pignorare.

La Corte costituzionale, investita più volte della questione di legittimità costituzionale di tale norma, ha chiarito che la ratio sottesa all'articolo 545 del c.p.c. è quella di contemperare la protezione del credito con l'esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un'esistenza libera e dignitosa (cfr., in particolare, Corte Cost., sentenza n. 20 del 28.03.1968 e sentenza n. 248 del 3.12.2015).

Impignorabilità assoluta : fattispecie concrete – Sono da considerarsi impignorabili le prestazioni a titolo di malattia, maternità, paternità, nonché quelle collegate a congedi parentali e ai permessi e congedi per l’assistenza ai disabili. Assegni familiari e assegni per il nucleo familiare possono, invece, essere pignorati  solo per cause in favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti. 

Solo l’ INPS può procedere eventualmente al pignoramento, nel limite di un quinto del loro ammontare, per il recupero di propri crediti  derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive.

Pignorabilità per le prestazioni sostitutive della retribuzione – Per le somme e indennità sostitutive della retribuzione vale la regola generale  della pignorabilità entro un quinto dell’importo netto, fatto salvo il regime autorizzatorio del giudice in caso di crediti alimentari ( mantenimento figli o coniuge ) con cui può essere disposta una diversa misura.  

Un regime distinto riguarda l’anticipazione della NASpI in unica soluzione: trattandosi di incentivo all’autoimprenditorialità, essa non rientra nei limiti ordinari e può essere pignorata integralmente.

Chiarimenti sulle trattenute -  La circolare chiarisce che le trattenute devono essere calcolate, di regola, sulla prestazione netta dopo le ritenute fiscali. Fanno eccezione gli assegni periodici corrisposti al coniuge in caso di separazione o divorzio, per i quali la base di calcolo è il lordo, trattandosi di oneri deducibili per il debitore e redditi assimilati per il percettore.

Inoltre, quando più creditori agiscono sulla stessa prestazione, l’INPS è tenuto a rispettare l’ordine cronologico delle notifiche, salvo diversa disposizione nel provvedimento emsso dall’ Autorità Giudiziaria.  In presenza di più pignoramenti notificati nello stesso giorno, le somme devono essere ripartite proporzionalmente.

Pignoramenti INPS e Agente della Riscossione – Connesso al tema in trattazione vi è la questione delle verifiche fiscali. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/1973 le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro ( 2.500 euro dal 1 gennaio 2026 ), devono controllare con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il beneficiario ha debiti fiscali. Se dai controlli emerge una situazione debitoria , il pagamento viene sospeso per consentire la compensazione.  

Quando è direttamente l’ Agente di Riscossione ad attivarsi, ai sensi dell’art. 545 C.P.C. le trattenute sono progressive ( 1/10 fino a 2500 € ; 1/7 tra 2.500 e 5.000 € ; 1/5 sopra i 5.000 € ) con possibilità per l’ Agente di agire in via stragiudiziale procedendo con l’ intimazione diretta nei confronti del terzo presso il quale il debitore vanti un credito.

Fonte INPS