L'Istituto, con la circ. n. 139 del 28.10. e il mess. n. 3289 del 31.10.2025 , ha fornito i requisiti e le indicazioni per presentare la domanda per il nuovo Bonus mamme.
Per dare risposta alle richieste di chiarimento degli utenti, intermediari e/o cittadini, l’Istituto ha integrato il manuale operativo aggiornato con nuove Frequently Asked Questions ( FAQ ) .
Il Manuale ha l’obiettivo di fornire una guida di supporto in ciascun passaggio della procedura per la presentazione delle domanda che dovrà avvenire entro il 9 dicembre prossimo. Attraverso il Punto di Accesso alle Prestazioni Non Pensionistiche è possibile consultare le informazioni generali riguardanti le prestazioni disponibili, inoltrare una nuova domanda, monitorare lo stato delle domande già inviate e dei relativi pagamenti o accedere a quelle in bozza per completare la compilazione.
Possono presentare domanda
- Le lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico; lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata o dell’attività autonoma per i soli mesi di iscrizione alle Casse o Gestione previdenziali; lavoratrici iscritti alla Gestione separata per i mesi di effettiva attività lavorativa;
- madri di soli 2 figli di cui il più piccolo di età non superiore a 10 anni oppure di 3 o più figli di cui il più piccolo di età non superiore ai 18 anni;
- la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte relative all’anno 2025 dev’essere pari o inferiore a 40.000 euro.
In particolare, le risposte alle domande frequenti fornite dall’ INPS chiariscono che :
- ai fini del computo dei figli richiesti e del numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice, vanno conteggiati tutti i figli, indipendentemente dalla convivenza, dallo stato del carico fiscale, dalla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, per i quali la madre non sia sospesa dalla responsabilità genitoriale o non sia decaduta;
- ai fini della verifica del requisito relativo all’età del figlio più piccolo rileva per tutti i figli (naturali, adottati o in affido preadottivo) la data di nascita;
- la domanda per il nuovo bonus mamme è unica. La nascita del terzo figlio può avere valore diverso in relazione all’attività di lavoro svolta e all’età dei figli. La nascita del terzo figlio assume rilievo nel solo caso in cui dalla nascita del terzo figlio dipenda l’accesso al bonus o la perdita del diritto;
- le lavoratrici agricole a tempo determinato hanno diritto al bonus nei mesi in cui hanno effettuato almeno una giornata di lavoro ovvero nei mesi in cui hanno un contratto di lavoro a tempo determinato e beneficiano delle tutele collegate all’iscrizione negli elenchi del 2024 per almeno 51 giornate;
- per le lavoratrici con contratto di lavoro intermittente il riconoscimento del bonus è subordinato alla condizione che, nel mese di riferimento, risulti effettuata almeno una giornata di prestazione lavorativa;
- le piccole colone possono accedere al Nuovo Bonus mamme per i mesi dell’anno 2025 per i quali sussiste almeno in parte il rapporto di colonia;
- il riferimento alla Gestione separata per l’accesso al beneficio è generico: possono accedere al bonus le lavoratrici iscritte alla Gestione separata sia per attività di lavoro autonomo che per collaborazione coordinate e continuative, a esclusione delle madri iscritte esclusivamente per cariche sociali (amministratrici di società, membri del collegio sindacale, etc.) o per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. La lavoratrice autonoma o dipendente che sia anche titolare di una carica sociale può accedere al bonus;
- i periodi di congedo biennale ai sensi dell’art. 8, Legge n. 388/2000, sono utili ai fini dell’accesso al nuovo bonus mamme;
- il nuovo bonus mamme è compatibile con i periodi di congedo maternità e congedo parentale fruiti nel periodo di vigenza del contratto di lavoro;
- i periodi di sospensione del rapporto di lavoro non utili ai fini del bonus sono quelli in cui l’attività che la lavoratrice deve eseguire viene sospesa e la stessa non percepisce alcuna retribuzione o indennità o non è prevista alcuna contribuzione figurativa. A titolo esemplificativo sono utili i periodi di congedo maternità, congedo parentale, malattia bambino, congedo biennale art. 8, Legge n. 388/2000, cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga). Non sono utili le sospensioni del rapporto di lavoro derivanti da iniziative del lavoratore (astensione volontaria, aspettativa non retribuita, aspettativa per accesso a incarichi politici) nonché le sospensioni conseguenti a provvedimenti disciplinari imputabili al lavoratore. Il bonus non spetta per i mesi di part time ciclico nei quali non è prevista alcuna prestazione lavorativa;
- i periodi di NASPI o DISS COLL non sono utili ai fini del nuovo bonus mamme, così come i periodi di tirocinio;
- i periodi di preavviso non lavorato non sono utili ai fini del nuovo bonus mamme;
- ii fini della verifica del requisito economico (reddito da lavoro inferiori ai 40.00 euro) si tiene conto della somma di tutti i redditi da lavoro percepiti in relazione alla attività di lavoro anche se esenti o soggetti a tassazione sostituiva o ridotta. I redditi devono essere considerati al lordo di eventuali franchigie o riduzioni percentuali ai fini del calcolo delle imposte. Sono compresi anche redditi equiparati o sostituivi erogati durante il periodo di vigenza del rapporto di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, trattamenti economici o indennità corrisposte per i periodi di congedo di maternità, malattia, congedo straordinario biennale ex art. 8, Legge n. 388/2000. Non rilevano i redditi percepiti in relazione a istituti che prevedono la cessazione del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo NASPI, DIS-COLL, pensioni, comprese quelle ai superstiti e di reversibilità. Nel caso di rapporto di lavoro dipendente occorre considerare il reddito derivante dal rapporto di lavoro al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro. Non possono essere dedotti gli eventuali oneri previdenziali facoltativi, come quelli relativi a riscatti e ricongiunzioni;
- il TFR, in quanto soggetto a tassazione separata, non rileva ai fini del computo della soglia di reddito pari o superiore a 40.000 euro.
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