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INL - Nota n. 856/2022 : Maxi sanzione per lavoro sommerso – campo di applicazione


L' Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 856/2022, all’interno della quale ha previsto un vademecum sull’applicazione della maxi sanzione per lavoro sommerso, prevista dall’articolo 3 del DL n. 12/2002 (convertito con modificazioni dalla L. 73/2002).

La nota evidenzia anche i casi di esclusione della maxi sanzione. In particolare, la sanzione non trova applicazione tutte le volte in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro, anche laddove si tratti di una differente qualificazione dello stesso. Conseguentemente, il personale ispettivo non adotterà la maxi sanzione nei casi di:

  • intervenuta regolarizzazione spontanea ed integrale del rapporto di lavoro originariamente in “nero”, prima di qualsiasi accertamento da parte di organismi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale o fiscale o prima dell’eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica;
  • differente qualificazione del rapporto di lavoro.

Fonte: INL - Nota n. 856/2022