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DL 29 giugno 2024 n. 89 : Novità in materia di lavoro sportivo e processo penale in Cassazione


In Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024 è stato pubblicato il DL 29 giugno 2024 n. 89  recante " disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. "  

Lavoro sportivo - Nel modificare l’articolo 31 del DLgs 28 febbraio 2021 n. 36, l’articolo 12 del decreto in commento ha disposto la proroga dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 dell'eliminazione, per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, delle limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta derivanti da vincolo sportivo. Con la medesima decorrenza è abolito il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che non abbia provveduto all'adozione del regolamento per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

Procedura penale - Il DL 29 giugno 2024 n. 89 apporta diverse modifiche anche alle disposizioni codicistiche in materia di procedura penale.  

Atti preliminari nel giudizio in Cassazione -  La prima disposizione legislativa, che è stata modificata da questo decreto legge, riguarda l’art. 610 c.p.p. comma 5 che, come è noto, regola gli atti preliminari nel giudizio in Cassazione. 

Se prima era disposto che almeno “trenta giorni prima della data dell’udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio”, le nuove disposizioni stabiliscono quanto segue (le parti innovate sono contrassegnate in corsivo): “Almeno trenta giorni prima della data dell’udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell’articolo 611” c.p.p.. Il ricorso alla forma camerale nel giudizio in Cassazione, senza la presenza delle parti, diventa quindi la regola, e non più una mera alternativa, salvo quanto stabilito dall’art. 611 c.p.p.  

Procedimento in Cassazione - Per quanto invece riguarda l’art. 611 c.p.p. che disciplina il procedimento in Cassazione, l’art. 11, co. 2, decreto legge, 29 giugno 2024, n. 89 ha apportato le seguenti modifiche :

“All’articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni.»;

b) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127.»;

c) il comma 1-quinquies è abrogato”. 

In merito alla modifica di cui al punto a), vengono previsti termini più brevi per presentare motivi nuovi, memorie e memorie di replica nei procedimenti in camera di consiglio. 

In merito alla seconda modifica apportata al comma 1-ter, viene chiarito che le richieste trattazione in pubblica udienza, o la trattazione in camera di consiglio con la partecipazione dei richiedenti per la decisione, secondo le modalità previste da questo comma 1-bis, restano irrevocabili e devono essere presentate alla cancelleria dal procuratore generale o il difensore abilitato a norma dell’articolo 613 c.p.p. Altro mutamento riguarda, inoltre, il termine perentorio entro cui procedere alla suddetta presentazione, che varia dagli originari dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza agli attuali venticinque giorni liberi prima dell’udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 c.p.p.. 

La lettera c) abroga la norma che statuiva “Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127, l’avviso di fissazione dell’udienza è comunicato o notificato almeno venti giorni prima dell’udienza e i termini di cui ai commi 1 e 1-ter sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e a tre giorni per le memorie di replica”. La noram non sarà più in vigore a partire dal 30 giugno 2024 nei termini stabiliti dalla disposizione successiva.

Norma transitoria - L’art. 11, co. 3, decreto legge, 29 giugno 2024, n. 89 dispone che q le modifiche sin qui enunciate troveranno applicazione solo per i ricorsi per Cassazione proposti dopo il 30 giugno del 2024, e non prima.  

Fonte: Gazzetta Ufficiale