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Compartecipazione alla spesa sanitaria dei lavoratori frontalieri. In Gazzetta il Decreto.


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Ѐ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 dicembre il decreto del Ministero della salute recante "Spesa sanitaria dei lavoratori frontalieri - Svizzera". Il provvedimento stabilisce le quote a carico dei frontalieri che lavorano in Svizzera in considerazione di un complesso quadro normativo che comprende, tra l'altro, l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della Legge n. 83/2023, e i commi 237, lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024).

 In particolare, le regioni di residenza interessate e la Provincia autonoma di Bolzano, con propri provvedimenti, definiscono annualmente la quota di compartecipazione familiare dovuta dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 237 della citata Legge di bilancio 2024, compresa tra un valore minimo del 3% e un valore massimo del 6%, attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al salario netto percepito in Svizzera.

Le quote di compartecipazione vengono versate, annualmente, dai soggetti interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2025 e affluiscono direttamente ai bilanci delle regioni interessate e della Provincia autonoma di Bolzano.

I soggetti interessati al prelievo in questione e definiti come detto dalla Legge di bilancio 2024 sono:

  • i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera i quali utilizzano il Servizio sanitario nazionale (comma 237, lettera a);
  • i frontalieri di cui all'articolo 9, paragrafo  1, del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri nei casi in cui è stato esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie come previsto al paragrafo 3, lettera  b), relativo alla Svizzera, dell'allegato XI  del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (comma 237, lettera b); 
  • i familiari a carico dei soggetti precedenti (comma 237, lettera c).

Le risorse ricavate dalle quote di compartecipazione in argomento sono prioritariamente destinate dalle regioni interessate e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con propri provvedimenti, a incrementare il trattamento accessorio di medici e infermieri impegnati nelle aree di confine interessate.

Inoltre, le regioni e la Provincia autonoma di Bolzano possono utilizzare fino al 30% delle somme affluite al potenziamento e al sostegno dei rispettivi servizi socio-sanitari regionali e provinciali, entro i limiti delle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza, anche nell'ambito di modelli innovativi di welfare, quali l'housing sociale, destinate alla popolazione residente nelle zone di confine, i frontalieri residenti nelle medesime aree.

Peraltro, la quota destinata dalle regioni interessate e dalla Provincia autonoma di Bolzano a incrementare il trattamento accessorio del personale medico e infermieristico, impegnato nelle aree di confine dei servizi sanitari interessati, non può superare il 20% dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, e potrà essere in misura inferiore al 20% qualora le somme versate, siano insufficienti a garantire l'incremento del trattamento accessorio del personale medico e infermieristico nella misura individuata, e comunque fino a concorrenza delle effettive disponibilità.

Infine, la quota destinata a incrementare il trattamento accessorio del personale medico e infermieristico impegnato nelle aree di confine superi il 20% dello stipendio tabellare lordo di tale personale, le regioni interessate e la Provincia autonoma di Bolzano impiegheranno l'importo eccedente per incrementare la quota relativa al sostegno dei rispettivi servizi socio-sanitari regionali e provinciali delle aree di confine.