Con l’articolo 13 del Decreto Legge n. 159 del 2025 ( cd. DL Salute & Sicurezza ) , entrato in vigore il 31 ottobre 2025, cambiano le regole sull’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori di società (modifica dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 come già modificato dall'art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025).
PEC amministratori : il MIMIT rinvia l'obbligo al 31 dicembre 2025.
La nuova norma ha modificato il precedente impianto che aveva esteso - in senso generale - agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di comunicare al registro imprese il proprio domicilio digitale, ed ha ristretto il perimetro dei soggetti obbligati. Sono tenuti all’adempimento, in via alternativa, l’amministratore unico o l’amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, il Presidente del Consiglio di amministrazione. Sono, quindi coinvolte: società di capitali, società cooperative e società consortili. Sono, invece, esclusi: amministratori di società di persone e soggetti che all'interno della società ricoprono cariche diverse (consiglieri, presidenti di comitati, ecc.). Il decreto precisa, inoltre, che il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa.
Il mancato adempimento, da assolvere entro il 31 dicembre 2025, comporta ora l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16, c. 6-bis del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all’articolo 2630 c.c. raddoppiata da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro.
In vista del 31 dicembre 2025, termine entro il quale gli amministratori sono tenuti ad effettuare la comunicazione del domicilio digitale, Unioncamere ha pubblicato le prime indicazioni operative. La nota fornisce una serie di precisazioni di rilievo :
1. il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica;
2. l’obbligo ricade sia su coloro che vengono nominati o confermati (al momento della costituzione della società o successivamente), sia da coloro che già ricoprono tali cariche al 31 ottobre 2025;
3. l’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma;
4. per le nomine o le conferme delle cariche, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina o della conferma;
5. coloro che ricoprono le cariche al 31 ottobre 2025, dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025;
6. la sola comunicazione del domicilio digitale è esente da diritti e bolli (in caso di nuove nomine o rinnovi delle cariche, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento principale oggetto di iscrizione);
7. la mancata comunicazione comporta una sanzione da euro 103 ad euro 1.032, ovvero in misura raddoppiata;
8. in caso di domande di iscrizione e/o conferma, a mancata indicazione della pec dell’amministratore, comporterà la sospensione della pratica sino alla sua regolarizzazione.
La nota chiarisce inoltre che “ Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri,. Presidente Comitato direttivo ecc.) “.
Mancano invece, tanto nella legge quanto nella nota, indicazioni sul soggetto obbligato alla comunicazione nelle società con modelli di governce non tradizionale, prive di amministratore unico e consiglio di amministrazione.
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