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INL – Nota n. 326/2021 : Diffida accertativa – Le FAQ in materia di ricorsi


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L'accordo di conciliazione tra azienda e lavoratore riguardante le pretese retributive non produce riflessi sull'imponibile contributivo, che va quindi calcolato su quanto accertato in sede ispettiva con la diffida accertativa. 

A chiarirlo è l’ Ispettorato con la nota n. 326/2021 in cui vengono dettate ulteriori indicazioni agli uffici territoriali sull'iter di gestione dei ricorsi presentati avverso la diffida accertativa, adottata ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 124/2004, così come riscritto dall'articolo 12 bis del Dl 76/2020 ( legge di conversione n. 120/2020 ). 

La diffida accertativa è lo strumento a disposizione degli Ispettori del Lavoro per soddisfare i crediti di lavoro dei dipendenti.

Quando nel corso di un‘ispezione emergono inosservanze da cui derivano crediti patrimoniali per i lavoratori, l’ ispettore “ diffida “ il datore di lavoro dall’erogare la somma oggetto di accertamento, fissando un termine per l’adempimento. Decorso tale termine, il provvedimento diventa titolo esecutivo. 

Il datore di lavoro, una volta ricevuta la diffida, ha trenta giorni di tempo per : 

• Promuovere un tentativo di conciliazione presso la sede territoriale dell’ Ispettorato;
• Fare ricorso al direttore dell’ Ispettorato, che sospende l’esecutività della diffida per 60 giorni entro cui il ricorso va deciso. 

Se il termine di 30 giorni spira senza che il datore di lavoro faccia alcunché, oppure se il tentativo di conciliazione o il ricorso non ha esito positivo per il datore di lavoro, la diffida diventa automaticamente «titolo esecutivo». 

L’ ISTRUTTORIA: 

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro faccia ricorso, l' INL spiega che il provvedimento deve sempre contenere l'indicazione delle eccezioni sollevate da tutti i ricorrenti, con analitica motivazione. 

Se la diffida ha come destinatari anche obbligati solidali, va inoltre specificato nei confronti di chi di loro ha effetto la decisione prestando massima attenzione sulla natura dei motivi oggetto di ricorso e, in particolare, se si possano ritenere comuni a tutti gli obbligati o se riguardino esclusivamente il ricorrente. Solo nel primo caso, infatti, l'eventuale decisione di accoglimento, anche parziale con ridetermina della diffida, ha effetto anche nei confronti dell'obbligato rimasto inerte o che ha presentato ricorso tardivo (e quindi non ammesso), eccetto l'ipotesi di accordo in sede di conciliazione monocratica. 

LA DECISIONE : 

La decisione del ricorso va comunicata al lavoratore, ai ricorrenti nonché ai soggetti obbligati rimasti inerti se ha effetti nei loro confronti. In tutti i casi in cui la decisione sia di rigetto o d'inammissibilità del ricorso, la decisione deve recare l'attestazione d'esecutività della diffida ed esser notificata al lavoratore, assolvendo a ogni onere di comunicazione senza necessità di ulteriori atti. 

Nelle Faq l'Inl spiega, peraltro, che la mancata notifica al lavoratore del ricorso e del provvedimento di diffida accertativa non comporta l’improcedibilità del ricorso e che il lavoratore non può presentare documentazione ad integrazione dello stesso salvo si tratti fatti anteriori all'accertamento (es. avvenuta estinzione del debito). Inoltre l’eventuale pagamento di somme intervenuto successivamente all’emissione del provvedimento di diffida accertativa non potrà essere preso in considerazione ai fini della decisione salvo la corresponsione sia asseverata in maniera incontrovertibile anche alla luce delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. 

Infine con il secondo quesito degli undici proposti, l’ INL chiarisce se un’eventuale conciliazione monocratica con esito positivo, a seguito di diffida, possa avere riflessi sull’imponibile contributivo. Come già anticipato in apertura l’ Ispettorato è dell’avviso che l’imponibile contributivo vada comunque calcolato secondo quanto accertato dagli ispettori. Pertanto non è necessario l’invio all’ INPS del verbale di conciliazione eventualmente intervenuto sulla diffida. 

Fonte: INL - Nota n. 326/2021