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INL – Nota n. 8119 del 17.09.2019 : Rimborso della sanzione amministrativa con decreto penale di condanna


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Con nota n. 8119 del 17.09.2019 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce il proprio parere in merito alla possibilità di rimborso della sanzione amministrativa irrogata al contravventore per l’estinzione del proprio reato , qualora il pagamento della stessa intervenga oltre i termini previsti dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994.

Sulla base di quanto previsto dagli articoli da 20 a 25 del D.Lgs. n. 758/1994, laddove gli Ispettori rilevino violazioni delle norme giuslavoristiche per le quali è prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, impartiscono al contravventore un’apposita prescrizione fissando un termine tecnicamente congruo per la regolarizzazione. Una volta sanata la violazione nelle forme e nei modi prescritti, l’ Autorità vigilante ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una sanzione amministrativa pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Il reato, pertanto, si estingue in sede amministrativa al verificarsi di due condizioni: l’adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e il pagamento previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994 nei termini previsti dalla norma.

La nota n. 8119 del 17.09.2019, in considerazione anche della posizione della giurisprudenza di legittimità, conclude per l’ammissibilità del rimborso e l’esclusione di forme di compensazione in sede penale.

“…..le diverse finalità perseguite dal procedimento amministrativo e dal procedimento penale - essendo l'esaurimento del primo condizione di procedibilità del secondo - e la mancanza di referenti normativi escludono che la sanzione penale, determinata all'esito del giudizio di responsabilità, possa essere compensata con la somma tardivamente corrisposta in via amministrativa, residuando il solo diritto di ripetizione di questa ma non la possibilità di incidere sulla consistenza legale dell'altra". ( Cassazione Sez. pen. III°, n. 17202/2016 e n. 45228/2014 )

Fonte: INL - Nota n. 8119 del 17.09.2019