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INL – Nota n. 7104 del 12.08.2019 : Lavoro nero – rimborso delle somme versate per la revoca della sospensione dell’attività aziendale.


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Con Nota n. 7104 del 12.08.2019 , l’ Ispettorato del Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti in ordine al ricorso ex art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e all’eventualità, non ammessa dal INL, di rimborsare le somme versate per la revoca del provvedimento di sospensione in conseguenza della mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo.

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per contrastare fenomeni di lavoro sommerso o irregolare, la disposizione in commento riconosce agli organi competenti la facoltà di adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale quando:

• I lavoratori “ in nero “ accertati siano in misura pari o superiore al 20% sul totale dei lavoratori;
• In caso di reiterate e persistenti violazioni della disciplina dell’orario di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro.

Il medesimo articolo prevede, al comma 3°, la possibilità che gli stessi organi di vigilanza possano revocare il provvedimento di sospensione in presenza delle seguenti condizioni:

• regolarizzazione dei lavoratori in nero ovvero ripristino delle regolari condizioni di lavoro;
• pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.000 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare (3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro);
• versamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta, oppure l'importo residuo, maggiorato del 5%, entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.

In ogni caso, secondo quanto previsto al comma 9, avverso il provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso entro trenta giorni alla Direzione Regionale del Lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si devono pronunciare entro 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Con la nota n. 7104 del 12.08.2019 , l’ INL, d’intesa con il Ministero del Lavoro, concorda con la soluzione prospettata dall’ Ispettorato Territoriale di Bari per la quale

“ la decadenza del provvedimento di sospensione, a seguito dello spirare del termine di 15 giorni, opera ex nunc, con salvezza, pertanto, degli effetti già maturati “.

E’ stata, pertanto, correttamente rigettata la richiesta di rimborso di quanto versato ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale.

Fonte: INL – Nota n. 7104 del 12.08.2019