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INL – Nota n. 5066 del 30.05.2019 : Diffida accertativa e conciliazione


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Con nota n. 5066 del 30.05.2019, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti in ordine alle possibili interferenze tra il procedimento della diffida accertativa per crediti patrimoniali ( art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 ) e la procedura di conciliazione nelle sue diverse modalità ( art. 410 c.p.c. presso la sede territoriale INL ; art. 411 c.p.c. in sede sindacale oppure con l’arbitrato dell’ art. 412 c.p.c. ).

Due le ipotesi considerate dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 5066 del 30.05.2019:

• il verbale di conciliazione è sottoscritto successivamente all’emanazione della diffida accertativa ma prima della sua validazione;
• il verbale di conciliazione interviene successivamente alla validazione della diffida accertativa.

Nelle summenzionate ipotesi, l’Ispettorato ritiene che “non appare possibile dare rilievo ad accordi conciliativi intervenuti in forme diverse da quelle prescritte dall’art. 12, sia nel caso in cui intervengano prima della validazione della diffida accertativa sia in fase successiva. Ne consegue che, una volta adottata e validata la diffida accertativa, eventuali motivi di doglianza da parte del datore di lavoro in ordine a conciliazioni intervenute presso altre sedi potranno essere fatte valere giudizialmente esclusivamente nella fase dell’opposizione all’esecuzione.”

Fonte: INL – Nota n. 5066 del 30.05.2019