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INL - Nota n. 2089/2022 : La maxisanzione per lavoro nero assorbe quella per mancata comunicazione della cessazione del rapporto


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Con nota n. 2089/2022 l' Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce il proprio parere in merito alle sanzioni da non applicare in caso di irrogazione della maxi-sanzione per il lavoro nero. 

Il comma 3-quinques dell’art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) comprende tra le sanzioni da non applicare, in caso di irrogazione contestuale della maxisanzione, quelle previste dal comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. 276/2003. La disposizione in questione sanziona, tra l’altro, anche l’omessa comunicazione di cessazione, prevista dall’art. 21, comma 1, L. n. 264/1949 (come sostituito dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 297/2002). Pertanto, anche tale sanzione non troverà applicazione in caso di contestazione della “maxisanzione”. 

Tuttavia - precisa l' Ispettorato - la violazione riferita all’omessa comunicazione di cessazione potrà dirsi assorbita solo nell’ipotesi in cui il rapporto oggetto di accertamento si sia svolto dall’inizio alla fine “in nero”. Diversamente, quando il rapporto sia iniziato irregolarmente e, successivamente, sia proseguito in modo regolare sino alla sua conclusione anche in ragione di un accertamento ispettivo, l’omissione della successiva comunicazione di cessazione del rapporto sarà sanzionabile ai sensi dell'art. 21 della L. n. 264/1949 .

Fonte : INL - Nota n. 2089/2022