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INL – Nota n. 2563/2023 : Riforma del processo civile e penale ( cd. Riforma Cartabia )


Con nota n. 2563/2023 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro illustra le novità introdotte dalla riforma del processo civile e penale ( cd. Riforma Cartabia ).

Se la riforma del processo civile non è intervenuta in termini sostanziali sulla dinamica del processo del lavoro , la riforma del processo penale ha dettato nuove disposizioni che incidono inevitabilmente sugli adempimenti propri del personale ispettivo che può operare anche in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria.

RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE : 

Come noto l’obiettivo della citata riforma è incentrato nel rendere i procedimenti ordinari di cognizione più snelli nel rispetto dei principi comunitari e del dettato di cui all’art. 111, Costituzione. Per quanto concerne le modifiche al processo civile, l’INL ribadisce che la riforma non è intervenuta in termini sostanziali sulla dinamica del processo del lavoro, richiamando le diverse modifiche incidenti su: 

  1. Comunicazioni e notifiche, distinguendo le novità apportate alla L. n. 53/1994 da quelle incidenti sul Codice di rito.
  2. Processo di cognizione, e quindi l’udienza da remoto e l’udienza cartolare nel giudizio di primo grado;
  3. La fase decisoria;
  4. Le impugnazioni. 

La riforma ha stabilizzato le misure adottate durante il periodo emergenziale volte a garantire il corretto svolgimento del processo attraverso un utilizzo sempre maggiore dei mezzi informatici. Nello specifico :

  • Viene resa obbligatoria la notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o abbia eletto domicilio digitale ; 
  • Lo svolgimento dell'udienza a distanza, anche pubblica, può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi da difensori, dalle parti , dal PM e dagli ausiliari del Giudice. Ciascuna parte, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere lo svolgimento dell'udienza in presenza. A seguito di richiesta, il giudice può eventualmente disporre che l'udienza si tenga in presenza per le parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. 
  • A pena di inammissibilità, gli appelli successivi alla data del 28 febbraio 2023 devono indicare in modo chiaro , sintetico e specifico il capo della decisione di primo grado che viene impugnato ; le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta in primo grado ; le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

RIFORMA DEL PROCESSO PENALE : 

Quanto alla riforma del processo penale, invece, le modifiche apportate dalla riforma Cartabia assumono rilevanza in virtù del ruolo ricoperto dal personale ispettivo, il quale opera anche in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004. In tal senso, il confine tra l'attività di vigilanza amministrativa e quella di polizia giudiziaria deve considerare la finalità alla quale l'azione ispettiva è diretta, criterio distintivo che risiede nell'art. 220 disp. att. c.p.p.: 

«quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice». 

In relazione a tale aspetto, con la nota in commento l’INL fornisce le prime sintetiche indicazioni sugli adempimenti di interesse della P.G., nel rispetto delle prassi operative che potranno poi essere oggetto di coordinamento con le Procure locali. 

1. Iscrizione della notizia di reato : 

La riforma Cartabia è intervenuta sull'art. 335 c.p.p.. Dalle nuove disposizioni si desume che il P.M. dovrà procedere all'iscrizione del soggetto indagato solo dopo aver raccolto indizi sufficienti all'identificazione di uno o più soggetti, dunque il personale ispettivo dovrà riferire senza indugio al P.M. circostanze precise ricostruite in base ad elementi indiziari o comunque individuabili. Si esclude, quindi, la narrazione di fatti generici. In ossequio a ciò, il personale ispettivo operante in qualità di P.G. dovrà provvedere a tutte le acquisizioni necessarie che di volta in volta il caso concreto richieda. Infine, si precisa che tutte le volte in cui non sia necessario lo sviluppo di investigazioni mediante atti invasivi della sfera personale oppure sia a rischio l'incolumità delle vittime del reato, la P.G. dovrà approfondire il quadro indiziario per poi riferire al P.M., costituendo il completamento delle investigazioni una valida giustificazione per un deposito dilazionato, purché avvenga in tempi ragionevoli.

2. Identificazione delle persone interessate al procedimento : 

Si tratta dell'art. 349 c.p.p., il cui nuovo comma 3 prevede che la P.G. inviti i soggetti ivi indicati a dichiarare o eleggere domicilio ai fini delle notificazioni ex art. 161 c.p.p., oltre ad indicare recapiti e indirizzi di posta elettronica, allo scopo di rendere sempre rintracciabile l'indagato/imputato. 

3. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni : 

La riforma impone alla P.G. di implementare il contenuto della dichiarazione/elezione di domicilio: 

  • Per quanto riguarda l' indagato: nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, la P.G. deve avvertire che le successive notificazioni saranno effettuate tramite consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio, avvertire dell'onere di indicare al difensore ogni suo recapito e invitare alla nomina di un difensore di fiducia. In seguito, la P.G., di iniziativa o su delega del P.M., dovrà invitare l'indagato/imputato a dichiarare o eleggere domicilio, avendo cura di specificare gli elementi indicati nel novellato art. 161 c.p.p.; 
  • Per quanto riguarda il querelante: Sono previste forme analoghe a quelle previste per l'indagato;
  • Persona offesa non querelante: le notifiche verranno effettuate presso il domicilio. La P.G. dovrà informare della possibilità di eleggere domicilio in qualsiasi momento e, qualora ciò non avvenga, le successive notificazioni verranno effettuate presso l'eventuale difensore nominato. In assenza di tale nomina, la notifica si perfeziona con il semplice deposito nella segreteria del P.M. 

4. Documentazione degli atti e acquisizioni di eventuali sommarie informazioni testimoniali : 

Il D.Lgs. n. 150/2022 prevede la riproduzione audiovisiva e fonografica quale modalità generale di documentazione, accanto al verbale in forma riassuntiva. Per quanto riguarda, in particolare, le informazioni rese dalle persone informate sui fatti assunte d'iniziativa della P.G., la fonoregistrazione è obbligatoria solo se richiesta dalla parte che deve essere sentita. Qualora si tratti di persone informate in procedimenti riguardanti i delitti di cui all'art. 407, c. 2, lett. a), c.p.p. è ammessa la registrazione anche senza richiesta dall'interessato. Per quanto concerne, invece, i minorenni, gli infermi di mente o persone in condizioni di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90-quater c.p.p. è consentita una deroga in presenza di tali condizioni: 

  • La contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e di personale tecnico;
  • Particolari ragioni di urgenza che non consentono di rinviare l'atto. 

Anche gli interrogatori ed i confronti con la persona sottoposta alle indagini e con l'imputato in un procedimento connesso vanno documentati con le forme suddette. La riforma ha poi introdotto il principio generale per cui la trascrizione degli atti riprodotti va eseguita solo in caso di “assoluta indispensabilità” e può essere effettuata anche dalla P.G.. 

5. Compimento di atti a distanza :  

Specifiche condizioni e adempimenti sono dettati in materia di processo telematico, potendo la P.G. assumere le sommarie informazioni testimoniali a distanza, così come l'interrogatorio dell'indagato, previo suo consenso e del suo difensore e nel pieno rispetto delle garanzie di cui all'art. 133-ter c.p.p.. 

6. Termini per la conclusione delle indagini preliminari : 

La riforma Cartabia ha rimodulato i termini di durata delle indagini preliminari: un anno per la generalità dei delitti, sei mesi per le contravvenzioni e un anno e sei mesi per le ipotesi di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p., salva possibilità di proroga. Inutilizzabili gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine previsto per la conclusione delle indagini preliminari.  

La riforma del processo civile : Riflessi sul processo del lavoro

Fonte : INL - Nota n. 2563/2023