Stampa

INL – Nota n. 160/2020 : Condizionalità, licenziamenti, DURC e contratti a termine – le novità del Decreto Rilancio


Con una propria nota n. 160/2020, l’Ispettorato nazionale del lavoro passa in rassegna alcune modifiche che il d.l. n. 34/2020 (decreto Rilancio) apporta al d.l. n. 18/2020 (decreto Cura Italia).

Decreto Rilancio - Pubblicata la brochure illustrativa delle misure

In particolare, la nota INL segnala che, in merito alle regole di condizionalità relative al reddito di cittadinanza, alla NASPI e alla DIS-COLL, la sospensione, disposta dall’art. 40 del decreto Cura Italia, è esclusa dal successivo decreto Rilancio per le “… offerte di lavoro congrue nell’ambito del comune di appartenenza”.

Il decreto Rilancio interviene anche sulla limitazione dei licenziamenti collettivi e individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, fra l’altro modificando il termine di sospensione già previsto dall’art. 46 del decreto Cura Italia.

A seguito della nuova normativa, non potranno essere avviate procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17 marzo e per i cinque mesi successivi e quelle pendenti, avviate dopo il 23 febbraio, sono sospese per il medesimo periodo.

Decreto Rilancio: Novità per licenziamenti individuali e collettivi

Come segnala la nota, il decreto Rilancio interviene anche sulla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi.

Il decreto prevede, infatti che i predetti versamenti, già sospesi dall’art. 61 del decreto Cura Italia, siano da effettuare entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione o con il versamento della prima rata in caso di rateizzazione.

Inoltre, è spostato al 31 agosto il termine di versamento di carichi affidati all’agente della riscossione.

Altre modifiche introdotte dal decreto Rilancio, che la nota dell’INL mette in luce, riguardano il termine di validità del DURC, le notifiche per posta, la proroga e i rinnovi dei contratti di lavoro a termine.

In particolare, per quanto riguarda i contratti a termine, il decreto Rilancio introduce la possibilità di derogare all’obbligo di indicare la causale (art. 19, comma1, d.lgs. n.81/2015) qualora si proroghi e si rinnovi sino al 31 agosto p.v. contratti a termine in essere al 23 febbraio 2020. Come anche la nota sottolinea, resta confermata la possibilità di proroghe a-causali ove non comportino il superamento del periodo di 12 mesi.

Contratto di lavoro a termine ed emergenza sanitaria ed economica: la discussione in Parlamento