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INL – Circ. n. 1 del 8.02.2021 : La contrattazione non può vietare il lavoro intermittente


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L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circ. n. 1 del 8.02.2021, ha fornito indicazioni in ordine al corretto impiego del lavoro intermittente, alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29423 del 13.11.2019

Il ruolo della contrattazione – L’ art. 13 del D.lgs. n. 81/2015 attribuisce alla contrattazione collettiva il compito di individuare le esigenze per le quali è consentito il ricorso al lavoro intermittente. La stessa disposizione non riconosce, invece, “ alcun potere di interdizione alle parti sociali in ordine alla possibilità di utilizzo della tipologia contrattuale.” 

Attività di vigilanza e clausole sociali – L’ Ispettorato suggerisce di non tener conto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di eventuali clausole sociali che si limitino a vietare il ricorso al lavoro intermittente perché illegittime. I contratti collettivi, infatti, possono disciplinare i casi di utilizzo di particolari tipologie contrattuali, ma non sono autorizzati a vietare integralmente il ricorso ad una forma contrattuale. 

L’ Ispettorato suggerisce, quindi, di concentrare l’attività di vigilanza sull’ammissibilità del ricorso al lavoro intermittente, in virtù del riconoscimento di ipotesi c.d. oggettive individuate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657 del 1923, ovvero, delle ipotesi c.d. soggettive, ossia “soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno di età , o con più di 55 anni “. 

Lavoro intermittente e autotrasporto – Con la circ. n.1 del 8.02.2021 vengono fornite ulteriori indicazioni concernenti il lavoro intermittente nel settore dell’autotrasporto. L’attuale contrattazione di settore non contiene specifiche previsioni in ordine all’individuazione delle “ esigenze “ per le quali è consentito il ricorso al lavoro intermittente. 

Ferma restando l’eventuale presenza di ipotesi soggettive, non resta altro che valutare la presenza di una delle ipotesi individuate alla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 delle attività a carattere discontinuo. Nello specifico al punto 8 viene considerata l’ipotesi del “ personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’ industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità “. A parere del dicastero, la discontinuità è dunque richiesta per le sole attività del personale addetto al carico e scarico, “ con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista” per le quali il requisito della discontinuità non è richiesto. 

Fonte: INL - Circ. n.1 del 8.02.2021