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Conferenza Stato – Regioni : L’ INL al centro della vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro


Il DL 21 ottobre 2021 n. 146 , all’art. 13 ha previsto rilevanti novità per quanto concerne l’attività ispettiva, la sospensione dell’attività imprenditoriale e l’inasprimento delle sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza. All’ indomani di un’emergenza , quella infortuni, ancora oggi estremamente attuale, il Legislatore ha inteso riattribuire all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) piena competenza in materia di vigilanza, accanto alle Asl. 

Si è trattata di una rilevante novità dal momento che la titolarità principale della vigilanza in materia era stata affidata dalla Legge istitutiva del servizio sanitario nazionale del 1978 ai servizi ispettivi delle ASL. La stessa Legge attribuiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro una competenza limitata a determinate materie e solo in epoca più recente a settori sensibili come l’edilizia. 

Il rafforzamento del ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro emerge laddove si stabilisce che a livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale, le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi.

All’ufficio territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato riconosciuto però un potere di iniziativa in merito alla convocazione del Comitato regionale di coordinamento, di cui all’art. 7, d.lgs. n. 81/2008, che rappresenta, come noto, la cabina di regia della programmazione dell’attività ispettiva sul territorio, organo che non sempre ha operato in modo efficace in tutte le Regioni. 

A fornire alcune risposte a questi dubbi, e a rendere queste modifiche più efficaci nel miglioramento dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza, è intervenuta la Conferenza Stato Regioni con l’ufficializzazione alla fine del mese scorso dell’ accordo con cui sono stati fissati i criteri di coordinamento delle ispezioni tra Aziende Sanitarie Locali e Ispettorato Nazionale del Lavoro.  

Nel documento Stato-Regioni, si ricorda che è il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è tenuto a stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza. Il tutto anche con il proficuo coinvolgimento di Regioni, Ispettorato e Gruppo Tecnico Interregionale per la tutela della Sicurezza e salute sul lavoro chiamate a declinare su base locale le indicazioni operative. 

In particolare si indica che in ragione della necessaria visione unitaria degli accertamenti di vigilanza sulla salute e sicurezza e sulla regolarità dei rapporti di lavoro, le circolari, contenenti indirizzi operativi e procedurali, siano emanate congiuntamente dall’Ispettorato e dalle Regioni. 

L’accordo individua e definisce tre tipologie di intervento:

  • vigilanza integrata: la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda dal personale dall’ASL per gli aspetti di salute e sicurezza e dal personale ispettivo dell’INL per gli aspetti giuslavoristici;
  • vigilanza coordinata: la vigilanza che i due Enti effettuano separatamente in aziende e momenti diversi, con condivisione successiva al primo accesso al fine di evitare duplicazioni degli accertamenti. La registrazione degli accertamenti su piattaforme tecnologiche rappresenta strumento privilegiato della vigilanza coordinata;
  • vigilanza congiunta: la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda in cui gli aspetti in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sono curati congiuntamente dal personale tecnico dell’ASL e dell’INL. Il ricorso a questa modalità è da intendersi residuale giacché in contrasto con la logica della legge n. 215/2021 di potenziamento della vigilanza mediante l’incremento dei numeri dei controlli ad opera di un secondo Ente. Pertanto, potrà essere effettuata in condizioni straordinarie, individuate nell’ambito dell’organismo di coordinamento territoriale. Peraltro, la vigilanza congiunta implica in sé criticità nell’occasione in cui siano accertate non conformità che determinerebbero l’emanazione di provvedimenti/notizie di reato congiunti, con aggravio amministrativo per entrambi gli Organi.

Ciò premesso “nel settore edile, INL e Regioni/ASL assicureranno, nel corrente anno, la vigilanza integrata. Oltre all’edilizia, nell’anno 2022, si individua l’agricoltura quale settore cui applicare la vigilanza integrata. I settori merceologici della logistica e dei trasporti potranno, nel corrente anno, essere oggetto di interventi di vigilanza integrata. La quota di vigilanza integrata sarà definita in funzione del singolo contesto territoriale, dovendo essere proporzionata non solo con le specificità di rischio che il territorio esprime, ma altresì con la specifica dotazione di organico di entrambe gli Enti”

Riguardo poi agli aspetti formativi il documento indica che “alla luce di un approccio onnicomprensivo della tematica, al fine di armonizzare le procedure e l’operatività delle due principali istituzioni chiamate a svolgere attività di vigilanza (ASL e INL) il Ministero della salute intende promuovere e strutturare un percorsi formativi idonei e appropriati che tenga conto di modifiche normative; procedure operative; protocolli e linee guida nazionali e regionali; circolari INL, etc”. E il percorso formativo “potrebbe essere diversificato rispetto ai differenti target: ruoli apicali delle strutture, ispettori, professionalità tecniche e amministrative di supporto. L’obiettivo del percorso formativo è fornire a tutti gli attori coinvolti un minimo bagaglio comune di conoscenze con eventuale approfondimento tematico a seconda della specifica professionalità”. Infine accanto al percorso formativo “deve strutturarsi un percorso di monitoraggio sia delle attività di formazione per valutarne l’efficacia sia delle attività di vigilanza”.

Fonte : Conferenza Stato - Regioni