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Fondo Nuove Competenze: FAQ aggiornate con chiarimenti per le aziende in Cassa Integrazione


aula formazione

L' ANPAL ha aggiornato nuovamente le FAQ in materia di Fondo Nuove Competenze, il fondo che favorsice il rilancio delle politiche attive attraverso una formazione finanziata dal Fondo Sociale Europeo per adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell'orario di lavoro alla formazione. 

In questa occasione i chiarimenti riguardano in particolare l' utilizzo del Fondo Nuove Competenze per i lavoratori in Cassa Integrazione. A riguardo viene chiarito che il lavoratore, anche in somministrazione, inserito nel percorso di sviluppo delle competenze, per tutto il periodo di svolgimento della formazione (max 250 ore) sia nelle stesse giornate sia in giornate diverse da quelle destinate alle attività formative, non può essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito e all’occupazione che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro (CIGO, CIGS, Cig in deroga; contratti di solidarietà, FIS ).

Inoltre al momento di presentazione dell’istanza da parte dell’impresa e fino al momento di avvio del percorso formativo relativo al singolo lavoratore questo stesso potrà essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito. 

I datori di lavoro che hanno già presentato istanza possono presentare una nuova domanda per l’accesso al FNC, nelle medesime modalità sopra indicate, a patto che l’istanza riguardi lavoratori diversi da quelli indicati nella prima istanza. 

I datori di lavoro, inoltre, nei limiti delle 250 ore di rimodulazione dell’orario di lavoro da destinare a percorsi di sviluppo delle competenze, possono presentare una nuova istanza di accesso al FNC anche per gli stessi lavoratori per i quali abbiamo già presentato un’istanza. I percorsi di sviluppo delle competenze in cui sono coinvolti i lavoratori già inseriti in una precedente istanza devono tuttavia avere obiettivi diversi, rispetto alla precedente istanza, da attestare o certificare. 

Le FAQ aggiornate sono reperibili al seguente indirizzo [https://www.anpal.gov.it/faq]

Fonte: ANPAL