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ANPAL – Circ. n. 1 del 23.07.2019 : Stato di disoccupazione dopo il D.L. n. 4/2019


centro per l'impiego persone in fila
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Con la circ. n. 1 del 23.07.2019 , l’ ANPAL fornisce prime indicazioni operative in merito allo stato di disoccupazione a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019. In particolare vengono fornite indicazioni riguardanti la durata della disoccupazione ai fini del calcolo dell’anzianità e al mantenimento dello status in caso di contestuale svolgimento di attività lavorativa in forma subordinata e autonoma o in caso di tirocinio extra-curriculare.

A seguito delle modifiche operate in sede di conversione del decreto ( art. 4, comma 15-quater del D.L. n. 4/2019 ) devono essere considerati in stato di disoccupazione coloro che rilasciano la Dichiarazione di Immediata Disponibilità ( DID ) e che soddisfano alternativamente uno dei seguenti requisiti:

• Non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
• Sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986 ( novità introdotta con la conversione del decreto ).

Le modalità di rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità ( DID ) continuano ad essere quelle fornite da ANPAL con la circ. n. 1 del 28.09.2017.

Si ricorda, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, sono considerati disoccupati, " coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente ".

Fonte: ANPAL – Circ. n. 1 del 23.07.2019