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Le controversie di lavoro nella riforma del processo civile


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Approvato il disegno di legge delega sulla riforma del processo, è naturale interrogarsi sui riflessi che l’attuazione della delega potrà riverberare sulle controversie di lavoro. 

La legge delega, in effetti, in più passaggi fa riferimento alle controversie di cui all’art. 409 c.p.c., ossia alle controversie in materia di lavoro subordinato e di collaborazioni coordinate e continuative prevalentemente personali. 

Le interazioni fra discipline, per certi versi, si ripetono: la legge sul processo del lavoro del 1973 ha offerto un modello che poi è stato ripreso per altre tipologie di controversie; ora, la riforma, che non ignora principi che hanno informato la legge del 1973, prefigura l’estensione alle controversie di lavoro di principi sperimentati per altre segmenti del contenzioso civile. 

Per la negoziazione assistita da avvocati (d.l. n.132/2014/l. n.162/2014), nata pensando ad altri tipi di controversie, si pensa ad una estensione anche alle controversie di cui all’art. 409 c.p.c. 

Estensione che, secondo la legge delega, non dovrà essere configurata come una condizione di procedibilità del ricorso al giudice del lavoro e nemmeno dovrà compromettere la praticabilità delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. 

Nella negoziazione assistita riguardante un datore e un lavoratore o un committente e un collaboratore, ciascuna delle parti dovrà essere assistita dal proprio avvocato nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro. 

A proposito della negoziazione assistita applicata alle controversie di lavoro, è, inoltre, previsto che il relativo accordo non sia impugnabile, acquisendo la stabilità che attualmente è tipica delle conciliazioni raggiunte in sede assistita (art. 2113, comma 4, c.c.). 

Fra le modifiche che nell’esercizio della delega saranno apportate al codice di procedura civile in materia di lavoro e di previdenza, è espressamente manifestata l’esigenza di unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, prevedendo che:- le domande di reintegrazione nel posto di lavoro abbiano carattere di priorità;- le domande avanzate da soci lavoratori licenziati siano in ogni caso di competenza dei giudici del lavoro; - la nullità dei licenziamenti discriminatori possa essere fatta valere, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali di cui agli art. 38 d.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) e art. 28 d. lgs. 150/2011. 

Innovazioni di carattere generale 

Sulle controversie di lavoro e sul relativo rito, oltre ad ulteriori specifiche innovazioni, si rifletterà una serie di interventi riguardanti in generale il processo civile ordinario. 

Questo vale, ad esempio, per il “Rinvio pregiudiziale in Cassazione”, finalizzato ad un esercizio tempestivo della funzione “nomofilattica” della Suprema Corte, rispetto a questioni di puro diritto del tutto nuove che evidenzino serie difficoltà interpretative e appaiano suscettibili di provocare numerose controversie. 

Altro esempio che può farsi, sul terreno organizzativo, attiene al cosiddetto “Ufficio per il processo”, prevedendosi l’inserimento presso gli uffici giudiziari di personale con il compito di coadiuvare uno o più giudici nel compiere gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale. 

E' da segnalare, infine, la possibile revoca della sentenza civile laddove il contenuto della decisione venga successivamente  ritenuto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in tutto o in parte, alla Convenzione o ad uno dei suoi protocolli.