Forme pensionistiche complementari

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Fondi pensione : Definiti i requisiti di professionalità per le cariche dirigenziali


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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 4 settembre 2020 il decreto 11 giugno 2020, n. 108, recante “ Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147. “

Il presente decreto si applica:

1. al rappresentante legale, ai componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo, nonché al direttore generale delle forme pensionistiche complementari dotate di soggettività giuridica;

2. a coloro che svolgono le funzioni fondamentali di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 nelle forme pensionistiche complementari dotate di soggettività giuridica, nonché alle persone esterne o ai soggetti delle entità esterne impiegati dalle medesime forme per svolgere le predette funzioni;

3. ai responsabili dei fondi pensione aperti di cui all’articolo 12 del decreto n. 252 del 2005 e delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del medesimo decreto;

4. ai componenti dell’organismo di rappresentanza di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005;

5. ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nelle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell’ambito del patrimonio di una singola società o ente.

Il presente decreto entrata in vigore dal 19 settembre 2020. Tuttavia, per i suddetti soggetti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti di professionalità introdotti e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo.

Fonte: Gazzetta Ufficiale