Forme pensionistiche complementari

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COVIP – Schema di regolamento della procedura sanzionatoria sottoposto a consultazione


grafica covip con stretta di mano

Con apposito comunicato del 25 ottobre 2019, la COVIP ha avviato una procedura di pubblica consultazione riguardante lo schema di regolamento in materia di procedura sanzionatoria dei fondi pensione. Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire entro il 9 dicembre 2019 all’ indirizzo di posta elettronica: consultazione@covip.it.

La consultazione relativa alla procedura attualmente prevista dalla deliberazione COVIP del 30 maggio 2007, si inserisce nell’ambito di una complessiva attività di revisione di tutta la disciplina dei fondi pensione interessata dalle modifiche legislative recate al D.Lgs. n. 252/2005 dal D.Lgs. 147/2018, in recepimento della direttiva UE 2016/2341 ( Direttiva IORP II ) .

Il D.Lgs. n. 147/2018 ha introdotto ex novo l’art. 19-quinquies del decreto n. 252/2005, recante specifiche disposizioni in materia di procedura sanzionatoria della COVIP. Contestualmente è stato eliminato il riferimento, nell’art. 19-quater, comma 4, del medesimo decreto, il rinvio alla procedura sanzionatoria della Banca d’Italia.

Le disposizioni del Regolamento, salvo quanto altrimenti previsto dalle norme di riferimento relative alle diverse violazioni oggetto del procedimento, sono dirette nei riguardi delle persone fisiche che ricoprono il ruolo di componenti degli organi di amministrazione e di controllo, di liquidatori, di commissari straordinari, di responsabili e di titolari delle funzioni fondamentali delle forme pensionistiche complementari, nonché dei soggetti (fondi pensione e società che gestiscono le predette forme) che sono responsabili in solido del pagamento della sanzione. Da ultimo, poi, proprio con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2018 a tali soggetti sono stati aggiunti i direttori generali.

Trattasi di sanzioni da un minimo di 500 euro a un massimo di 25.000 euro. La COVIP è inoltre l’autorità competente a sanzionare il mancato rispetto del Reg. UE 648/2012 ( EMIR ) riguardante l’operatività in derivati, ai sensi dell’art. 1893-quater del D.Lgs. n. 58/1998.

IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO:

Fase 1 – Avvio delle procedura. In merito alla fase iniziale del procedimento, la COVIP nel termine di novanta giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all’estero, avvia la procedura sanzionatoria mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della violazione, con lettera recante indicazione dei fatti accertati, della violazione riscontrata e della sanzione amministrativa applicabile.

A tale riguardo, nello schema di Regolamento sono in modo più puntuale individuati i contenuti della lettera di contestazione e la PEC è individuata quale mezzo ordinario per effettuare le notificazioni, altresì prevedendosi che qualora la notifica attraverso tale mezzo non sia possibile o in ogni altro caso ritenuto necessario, la stessa sia effettuata con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Elemento di novità rispetto a quanto stabilito dalla previgente disciplina primaria e secondaria è rappresentato dal non procedersi alla contestazione nei casi di mancanza di pregiudizio o per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare.

Fase 2 – Il contradditorio. Al fine di garantire il principio di leale collaborazione della parti nel procedimento amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica delle contestazioni, i soggetti interessati possano presentare alla COVIP deduzioni e chiedere un’audizione personale, della quale è redatto apposito verbale. A tale proposito, nello schema di Regolamento sono fornite indicazioni di maggiore dettaglio circa le modalità di presentazione delle controdeduzioni, sia da parte dei soggetti interessati sia da parte degli obbligati in solido.

La richiesta di audizione deve essere presentata con istanza specifica, che può essere allegata alle controdeduzioni scritte, e che, nel caso in cui l’audizione si svolga oltre il termine previsto per l’invio delle controdeduzioni, non è possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle controdeduzioni, salvo che l’interessato dimostri di non aver potuto provvedere alla produzione del materiale integrativo entro tale termine per causa a esso non imputabile.

Fase 3 – La fase decisoria. L’organo di vertice della COVIP decide in ordine all’applicazione della sanzione o dispone l’archiviazione del procedimento, con provvedimento motivato. Lo Schema di Regolamento si uniforma a tale previsione, fornendo indicazioni puntuali circa la tempistica per l’adozione di detto provvedimento.

Nello Schema di Regolamento sono, inoltre, specificate le circostanze di maggiore gravità in presenza delle quali può essere applicata dall’organo di vertice della COVIP, la sanzione amministrativa accessoria della decadenza dall’incarico dei componenti degli organi collegiali, del direttore generale, del responsabile della forma pensionistica e dei titolari delle funzioni fondamentali. Specifica disciplina, circa la relativa tempistica e modalità, è dettata in materia di notifica del provvedimento finale di applicazione della sanzione o di archiviazione del procedimento. È inoltre regolata la pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione per estratto in un’apposita sezione del sito web della COVIP.

Fase 4 – Eventuale impugnazione. La tutela giurisdizionale davanti al Giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo amministrativo e che l’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. Come precisato nello schema di Regolamento, l’Autorità alla quale è possibile presentare il ricorso è in ogni caso espressamente indicata nel provvedimento di applicazione della sanzione.

Disposizioni transitorie. Nello schema di Regolamento è previsto che ai procedimenti sanzionatori in essere e alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento continuino ad applicarsi le disposizioni contenute nel Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla suddetta deliberazione COVIP del 30 maggio 2007.

Fonte: COVIP