Forme pensionistiche complementari

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COVIP – In tema di riscatto per premorienza diversa la disciplina per pubblico e privato


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La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ( COVIP ), con una risposta a quesito di fine novembre 2020, chiarisce che non è possibile estendere  anche agli eredi di lavoratori pubblici il diritto di esercitare il riscatto per premorienza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma , del D.Lgs. n. 252/2005. 

A riguardo è opportuno evidenziare che la disciplina, oggi in vigore, in tema di prestazioni di previdenza complementare non è univoca per tutti gli iscritti, dal momento che ai dipendenti pubblici, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aderenti su base collettiva a un fondo pensione ai sensi dell’art. 23, comma 6, del D.Lgs. 252/2005, si continua ad applicare la previgente normativa.  

Pertanto, in tema di premorienza, ai dipendenti delle PA continua ad applicarsi l’art. 10, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 124/1993 il quale, stabilendo un ordine preferenziale, dispone che in caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso può essere riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione. 

La Commissione non ha ritenuto possibile l’estensione della disciplina dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 il quale attribuisce il riscatto agli eredi, ovvero ai diversi soggetti designati dall’aderente senza definire un criterio di preferenza esclusiva e, in mancanza di tali soggetti, prevede che nelle forme pensionistiche collettive la posizione resti acquisita al fondo pensione.  

La richiesta avanzata dal Fondo non può essere accolta neppure alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 3.10.2019, con cui è stata pronunciata l’illegittimità di parte della norma su cui si fondano le differenze di disciplina sopra richiamate.

In difetto di un intervento normativo di armonizzazione ovvero di una nuova pronuncia d’illegittimità costituzionale di più ampia portata – il riscatto per premorienza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che aderiscono su base collettiva a un fondo pensione, resta regolato dall’art. 10, comma 3-ter, del Decreto lgs. 124/1993. 

Fonte: COVIP