Forme pensionistiche complementari

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COVIP – Il Decreto Cura Italia proroga la validità dell’attestazione dei requisiti di professionalità degli amministratori


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Con la risposta a quesito di dicembre 2020, Covip torna sul tema dei requisiti di professionalità degli esponenti dei fondi pensione. In questa occasione la Covip fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento e la validità del corso professionalizzante.

In particolare, chi abbia esperienza triennale in attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero abbia svolto funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, possiede il requisito di cui alla lettera g) (art. 2, comma 1 del Dm 108/2020) se ha frequentato il corso professionalizzante (art. 3, Dm 108/2020) in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina. 

Un primo problema applicativo riguarda la circostanza che il Dm 108/2020 richiede che il corso professionalizzante abbia almeno durata annuale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 300, a fronte di una previsione della regolamentazione previgente (Dm 79/07) che richiedeva una durata semestrale e 150 ore.  

Covip conferma che i corsi da 150 ore mantengono la propria validità anche per chi assuma la carica di consigliere dopo l'entrata in vigore del Dm 108/2020, purché il corso non sia stato conseguito da più di tre anni. 

La Commissione si pronuncia anche sulla possibilità di applicare a quest'ultimo termine di tre anni la proroga disposta dall'art. 103, comma 2, primo periodo, del DL 18/2020 (decreto Cura Italia). La disposizione sopra citata prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati… in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. 

La proroga deve considerarsi applicabile anche all'attestazione di frequenza al corso professionalizzante con superamento della prova finale. Nell’ipotesi in cui il termine triennale è scaduto tra il 31 gennaio 2021 e la fine dello stato di emergenza, il corso professionalizzante mantiene la sua validità per ulteriori 90 giorni, anche se ha avuto durata di 150 ore.

Fonte: Mefop