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INPS – Mess. n. 909 del 5.03.2019 : NASpi ai detenuti lavoratori


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Con il mess. n. 909 del 5.03.2019, l’INPS fornisce chiarimenti in merito all’erogazione dell’indennità di disoccupazione ( NASpi ) , ai detenuti impegnati in attività di lavoro presso l’Istituto  penitenziario o al di fuori di esso.

Alla luce della normativa di riferimento e della giurisprudenza di legittimità, l’INPS precisa con il mess. n. 909 del 5.03.2019:

• L’indennità di disoccupazione NASpi spetta solo al termine di un rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di aziende diverse dall’Istituto penitenziario. Ciò premesso appare ovvio che ai soggetti detenuti, impiegati in attività lavorative retribuite all’interno e alle dipendenze dell’Istituto penitenziario, non possa essere riconosciuta l’indennità, visto che il rapporto di lavoro non può essere considerato assimilabile al lavoro subordinato.

• L’aliquota di contribuzione NASpi è dovuta anche in caso di lavoro svolto all’interno dell’Istituto penitenziario. Per questo i periodi di lavoro svolti internamente andranno considerati computabili per il calcolo dell’importo e della durata del trattamento.

• L’Istituto previdenziale conferma ai detenuti la possibilità di continuare a percepire l’indennità di disoccupazione nel caso di sopravvenuto stato di detenzione durante la percezione della NASpi.

Fonte: INPS – Mess. n. 909 del 5.03.2019