Stampa

INPS – Mess. n. 2261 del 01.06.2020: Naspi ai licenziati nonostante il divieto dell’art. 46 decreto Cura Italia


icona

L’Inps, avendo presente quanto previsto dall’art. 46 del decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020 come modificato dl successivo decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020), ha pubblicato il messaggio 1° giugno 2020, n. 2261 (sul punto si veda: Decreto Rilancio: Novità per licenziamenti individuali e collettivi).

Nel predetto messaggio, l’Inps considera la possibilità di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI da parte dei lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto posto dal legislatore nella richiamata disposizione normativa.

Lo stesso messaggio chiarisce che è stata formulata apposita richiesta di parere all’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che si è pronunciato nei seguenti termini: essendo l’indennità di disoccupazione NASpI una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, “non rileva dunque, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto - atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore”.

In ragione di quanto sopra, è possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, all’accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento - con le causali di cui al citato articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 – intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020, di entrata in vigore della richiamata disposizione di cui al decreto Cura Italia.

Ciò chiarito, il messaggio fa altresì presente che l’erogazione della indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo – nonostante il divieto posto dall’articolo 46 del decreto Cura Italia – sarà effettuata da parte dell’Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.

In tale ipotesi, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.

Il messaggio, poi, prevede un’ulteriore eventualità.
Potrebbe, infatti, verificarsi che - in attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 - il datore di lavoro revochi il recesso (il licenziamento per giustificato motivo oggettivo), chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento.

Ove si verifichi questa eventualità, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà riconosciuta al lavoratore in attuazione del citato comma 1-bis.

Fonte: INPS