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INPS - Circ. n. 196 del 23.12.2021 : Divieto di licenziamento , incentivi alla risoluzione e NASpI. Rettifiche circ. n. 180 del 1.12.2021


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Con la circ. n. 196 del 23.12.2021 l’ INPS rettifica alcune istruzioni precedentemente fornite in materia di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla NASpI , nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. L’ Istituto rettifica la propria posizione attinente i presupposti per l’accesso alla NASpI, precisando che la sussistenza delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo rappresentano le condizioni di accesso alla prestazione, a prescindere dal concreto utilizzo della cassa integrazione emergenziale ( la circolare fa riferimento ai “ datori di lavoro potenzialmente destinatari dei trattamenti a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno fatto domanda “ ) . 

Per accedere all'indennità è sufficiente che sia stato concluso l'accordo con l'adesione del lavoratore mentre la risoluzione ben può intervenire oltre la data di sblocco dei licenziamenti.

L’Istituto aveva precedentemente indicato le istruzioni amministrative con la circ. n. 180 del 1.12.2021 , nella quale si precisava che la data del 30 giugno 2021 (o quella successiva stabilita a seconda dei casi) va intesa come termine entro cui il lavoratore non solo deve aver aderito all'accordo di incentivazione all'esodo, ma anche come termine ultimo per la risoluzione del rapporto di lavoro. Vengono così esclusi i soggetti che, pur avendo aderito all'accordo in tempo utile, hanno concordato di sciogliere il rapporto di lavoro in un momento successivo al 30 giugno 2021.

Fonte: INPS - Circ. n. 196 del 23.12.2021