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INPS - Mess. n. 724 del 17.02.2023 : Assegno Unico per nuclei vedovili - maggiorazione assegnata d'ufficio


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Con il mess. n. 724 del 17.02.2023 l' INPS rende noto che l' Istituto procederà d'ufficio nell'assegnazione della maggiorazione prevista per il secondo percettore di reddito anche in caso di nucleo familiare vedovile. 

Le disposizioni in materia prevedono che, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, venga attribuita una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Questa maggiorazione non può pertanto essere riconosciuta per i nuclei composti da un solo genitore ( circ. n. 23 del 9.02.2022 e mess. n. 1714 del 20.04.2022

L' INPS, tenuto conto della fragilità dei nuclei vedovili, procederà all'assegnazione d'ufficio della maggiorazione per il secondo percettore di reddito anche nei nuclei vedovili, nel caso in cui il decesso del genitore intervenga nell'anno di competenza in cui è riconosciuto l'Assegno. Con l'assegnazione d'ufficio non è previsto alcun adempimento ulteriore in capo ai richiedenti. 

Per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno - qualora spettante - per la mensilità di marzo 2023.

L' Istituto segnala che tale prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell’Assegno; pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.

Fonte: INPS - Mess. n. 724 del 17.02.2023